Cassazione Civile, Ordinanza n. 11073/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della ex datrice di lavoro per il pagamento di una somma a titolo di TFR maturato alla cessazione del rapporto per dimissioni. La società aveva proposto opposizione, allegando un proprio credito restitutorio e risarcitorio da porre in compensazione e chiedendo la condanna del lavoratore per la differenza. Il lavoratore, a sua volta, nel giudizio di opposizione aveva formulato ulteriori domande riconvenzionali: conferma del decreto, accertamento di un credito complessivo più elevato per TFR e competenze di fine rapporto, nonché accertamento del diritto alla retribuzione del mese di dicembre 2012 e alla tredicesima mensilità 2012, con condanna della società alle relative somme trattenute. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione confermando il decreto; la Corte d’appello, decidendo sugli appelli della società e del lavoratore, aveva revocato il decreto e condannato la società al pagamento di una somma inferiore e riferita solo a TFR e competenze di fine rapporto. In cassazione il lavoratore lamentava, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia sulla domanda relativa alla retribuzione di dicembre 2012 e alla tredicesima 2012, domande che risultavano ritualmente devolute e reiterate nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha rilevato che la Corte d’appello, pur investita con specifico motivo di gravame, non si era pronunciata sulla autonoma domanda del lavoratore relativa al mancato pagamento della retribuzione di dicembre 2012 e della tredicesima mensilità 2012. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La denuncia di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ammessa quando il giudice di merito ometta di decidere su una domanda autonoma ritualmente proposta e devoluta in appello.
principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato
Il giudice non può omettere la pronuncia su una domanda autonoma; l'omissione integra vizio denunciabile in cassazione.
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorrente ha esposto le domande e i fatti in modo idoneo a consentire il controllo della censura senza necessità di ulteriori indagini sugli atti.
Massime di principio
- Quando una domanda autonoma è stata ritualmente proposta in primo grado e reiterata in appello, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi espressamente su di essa; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. è deducibile in cassazione come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. quando la decisione non si sia confrontata con una domanda specifica devoluta al giudice.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo, il ricorrente deve riportare in modo autosufficiente il contenuto della domanda non decisa e il percorso processuale che ne evidenzi la devoluzione al giudice di merito.
Come è indicizzato
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