Sentenza n. 372/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - della nota inviata via PEC da ESTAR l’08.10.2025, con la quale ha comunicato che “in riferimento alla diffida indicata in oggetto, pervenuta a questa struttura tramite PEC in data 30/09/2025, si comunica che la Commissione Giudicatrice si è riunita in data 06/10/2025, come attestato da apposito verbale agli atti, al fine di esaminare le questioni sollevate in merito alla codifica dei Dispositivi Medici inclusi nell’“Allegato può contenere”. A seguito della discussione, la Commissione ha concordato che, qualora dovessero emergere specifiche esigenze da parte degli utilizzatori, i dispositivi medici indicati nell’“Allegato può contenere” potranno essere integrati nel corso dell’esecuzione contrattuale, previa valutazione da parte della stessa Commissione Giudicatrice. Si precisa che tale determinazione, conforme agli atti di gara, è stata assunta per tutti i lotti in cui è presente l’“Allegato può contenere” e che, sin dall’avvio dei contratti, il relativo percorso di integrazione è stato avviato, come noto alla Sua Assistita”, con riferimento al Lotto n. 2; - del verbale della Commissione Giudicatrice del 06.10.2025; se ed in quanto occorrer possa, sempre con riferimento al Lotto n. 2: - del verbale della Commissione Giudicatrice dell’11.06.2025; - della nota di ESTAR del 02.07.2025; - della determinazione n. 989 del 30.07.2025, recante il differimento del termine per la stipula dei contratti di accordo quadro relativo alla procedura in oggetto; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di presentare motivi aggiunti, anche in relazione agli atti non conosciuti e istanze cautelari, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento dei danni; nonché per la condanna: di ESTAR a dare puntuale esecuzione, con riferimento al Lotto n. 2, alla determinazione n. 395 del 21.03.2025, recante l’aggiudicazione della “Procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento quadriennale della fornitura protesi ortopediche di vario tipo, compresi lotti non aggiudicati, spaziatori e dispositivo per il trattamento di rottura irreparabile della cuffia dei rotatori, (36 lotti) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana (cpv 33183200-8)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di ESTAR dell'8 ottobre 2025 e verbale della Commissione giudicatrice del 6 ottobre 2025, relativi alla mancata contrattualizzazione e codificazione dei dispositivi indicati nell'allegato C.4bis "l'allegato può contenere" del lotto n. 2, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, aggiudicataria del lotto n. 2 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro quadriennale relativo alla fornitura di protesi ortopediche, ha contestato la decisione di ESTAR di contrattualizzare e codificare soltanto i dispositivi relativi all'impianto tipo, compresi quelli offerti a completamento dell'impianto tipo e dell'ampiezza di gamma, escludendo gli ulteriori prodotti indicati negli allegati C.4bis e C.4.1bis. Ha sostenuto che tali prodotti, tra cui una specifica protesi con testa CTA, fossero pertinenti all'oggetto del lotto, fossero stati offerti a completamento dell'impianto o dell'ampiezza di gamma e fossero stati valutati ai fini del punteggio tecnico. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli atti di gara, carenza dei presupposti e contraddittorietà; violazione dell'obbligo di motivazione; contraddittorietà rispetto alla determina di aggiudicazione; violazione degli artt. 17, 18 e 120 del d.lgs. 36/2023 e dei principi di parità di trattamento, libera concorrenza, buona fede e tutela dell'affidamento; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990, assumendo che l'amministrazione avesse modificato l'aggiudicazione senza rispettare i presupposti dell'autotutela. ESTAR ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per difetto originario di interesse rispetto all'impugnazione della nota dell'8 ottobre 2025 e del verbale del 6 ottobre 2025. La questione della mancata contrattualizzazione dei dispositivi dell'allegato C.4bis era infatti già stata definita dalla determina n. 989 del 30 luglio 2025 e dal verbale della Commissione dell'11 giugno 2025, che avevano stabilito la contrattualizzazione dei soli dispositivi oggetto dell'offerta, relativi all'impianto tipo e ai prodotti offerti a completamento dell'impianto tipo o dell'ampiezza di gamma. Gli atti impugnati in via principale si erano limitati a confermare tale determinazione, senza contenuti autonomamente lesivi; la ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare tempestivamente la determina del 30 luglio 2025 nel termine di trenta giorni. Nel merito, il ricorso è stato comunque ritenuto infondato. Secondo il TAR, gli atti di gara consentivano di contrattualizzare soltanto i dispositivi ricompresi nei modelli C.4 e C.4.1, mentre i prodotti dei modelli C.4bis e C.4.1bis, non pertinenti allo stretto oggetto del lotto, potevano essere contrattualizzati durante l'esecuzione solo su specifica richiesta delle aziende utilizzatrici e previa valutazione della Commissione. L'erronea allegazione dei modelli C.4bis e C.4.1bis alla determina di aggiudicazione n. 395 del 21 marzo 2025 è stata qualificata come svista materiale, riconoscibile e inidonea a dimostrare una volontà dell'amministrazione di ampliare l'oggetto del lotto o a generare un affidamento incolpevole. La successiva determina n. 989 del 30 luglio 2025 ha legittimamente chiarito la portata dell'aggiudicazione. Anche le note del 1° e 2 settembre 2025 non erano idonee a modificare l'oggetto del lotto o a manifestare un mutamento della volontà amministrativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite in favore di ESTAR; nulla è stato disposto per le parti non costituite.
Norme richiamate
artt. 74 e 120 c.p.a.
Il giudizio è stato trattato secondo il rito previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici; la sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa al difetto di motivazione è stata respinta nel quadro della complessiva ritenuta infondatezza delle doglianze; gli atti amministrativi sono stati considerati sufficientemente chiari quanto alla scelta di limitare la contrattualizzazione ai dispositivi pertinenti all'impianto tipo.
artt. 17, 18 e 120 d.lgs. 36/2023
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente per sostenere l'illegittima modifica dell'aggiudicazione e la violazione dei principi di parità di trattamento e concorrenza, ma il TAR ha escluso che vi fosse stata una modifica illegittima dell'aggiudicazione.
art. 3 d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi applicabili alla procedura di affidamento, senza che il TAR ravvisasse una loro violazione.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Il principio di buona fede e tutela dell'affidamento è stato invocato dalla ricorrente, ma il TAR ha escluso che l'erronea allegazione degli ulteriori modelli avesse generato un affidamento incolpevole, trattandosi di un errore materiale riconoscibile.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto infondata la censura secondo cui gli atti successivi avrebbero costituito una revoca o un annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione: la determina successiva ha chiarito la portata originaria dell'aggiudicazione, senza modificare illegittimamente il provvedimento.
Massime di principio
- Gli atti meramente confermativi, privi di contenuti autonomamente lesivi e adottati dopo una precedente determinazione lesiva non impugnata, non riaprono il termine per impugnare la determinazione originaria; il ricorso proposto contro il solo atto confermativo è inammissibile per difetto originario di interesse.
- Nelle procedure di gara, l'ambito oggettivo dell'aggiudicazione deve essere individuato sulla base degli atti di gara e della concreta volontà amministrativa, distinguendo i prodotti inclusi nell'offerta e nell'impianto tipo da quelli indicati in un allegato meramente eventuale o "può contenere".
- L'erronea allegazione materiale di documenti a un provvedimento amministrativo non comporta necessariamente l'ampliamento dell'oggetto dell'aggiudicazione quando l'errore sia obiettivamente riconoscibile come svista e il contenuto complessivo degli atti evidenzi una diversa volontà amministrativa; in tale ipotesi non sorge un affidamento incolpevole del destinatario.
- La contrattualizzazione, durante l'esecuzione di un accordo quadro, di prodotti non ricompresi nell'originario oggetto del lotto non è automatica, ma può avvenire soltanto nei limiti e secondo gli istituti previsti dalla disciplina dei contratti pubblici, previa specifica esigenza dell'amministrazione utilizzatrice e valutazione della stazione appaltante.
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