Sentenza n. 943/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1417/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3537/2023, pubblicata in data 19.5.2025, notificata il 28.5.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 1417/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, notificata il 28 maggio 2025 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente all'attribuzione del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, il rispetto del termine dimezzato per il deposito e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni debitrici di somme di denaro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il giudizio di ottemperanza era diretto esclusivamente all'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato correttamente, che la sentenza civile aveva comprovata efficacia di giudicato e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione, lo ha condannato a dare completa attuazione alla sentenza civile, secondo quanto da essa stabilito, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nel frattempo. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; la cognizione del giudice amministrativo resta limitata alla stretta esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione, debitrice di somme di denaro, non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è condizione per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice di somme di denaro; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La sentenza oggetto di ottemperanza aveva ricondotto a tale disposizione il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nella misura di euro 500,00 annui.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve limitarsi alla stretta esecuzione del giudicato, senza estendere la cognizione a domande ulteriori o comunque diverse da quella diretta all'attuazione del comando giudiziale.
- L'esecuzione dell'ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato costituisce un dovere inderogabile d'ufficio della pubblica amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari.
- Quando il giudicato impone a una pubblica amministrazione il pagamento o l'attribuzione di una somma di denaro, l'azione esecutiva può essere intrapresa solo dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a esercitare i poteri sostitutivi in caso di ulteriore inadempimento.
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