Ordinanza n. 519/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dipartimentale del 15.10.2025 n prot. 54595 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento Per Il Sistema Educativo Di Istruzione E Formazione – Direzione Generale Per Gli Ordinamenti Scolastici, La Formazione Del Personale Scolastico E La Valutazione Del Sistema Nazionale Di Istruzione, ha disposto il rigetto della domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale -istanza n. 16878 acquisita dalla Amministrazione con prot. DGOSV n. 23169 del 12/09/2022 inoltrata ai fini dell'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso ADSS (Sostegno scuola superiore); - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, trasmesso con mail del 24.02.2025 avente ad oggetto: “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. n. 23169 formulata da Garofalo Antonella del 12/09/2022; - del parere sfavorevole del Ministero Università e Ricerca, nota prot. DGINTCO n 12486 del 20 agosto 2024 acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024 richiamato dall'Amministrazione nel provvedimento di diniego e non allegato; - di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici nonché degli atti applicativi e consequenziali, ancorché sconosciuti, dai quali possa scaturire pregiudizio per l'odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento di un titolo di formazione professionale estero ai fini dell'esercizio della professione docente nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso per il sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero, nonché la comunicazione dei motivi ostativi, il parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca e gli atti presupposti. Ha dedotto, in sostanza, l'illegittima valutazione dell'iter formativo estero, del piano analitico del corso di studi e dell'esperienza professionale maturata nel settore, nonché l'insufficiente considerazione delle divergenze tra i programmi formativi e della possibilità di colmarle mediante misure compensative. La domanda cautelare è stata proposta anche in ragione del pregiudizio connesso alla titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del diniego fino al 25 gennaio 2026, data di cessazione del contratto di insegnamento della ricorrente. In sede di sommaria valutazione, il Collegio ha rilevato che l'amministrazione non sembrava avere adeguatamente esaminato la documentazione completa relativa alla formazione svolta all'estero, compreso il piano analitico del corso, né l'esperienza professionale maturata. Ha inoltre ritenuto già risolta dall'Adunanza plenaria la questione relativa all'assenza di natura abilitante del titolo e ha affermato che la motivazione sulle divergenze formative deve essere rigorosa, anche alla luce del diritto europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali, della circolazione dei lavoratori e della possibilità di imporre misure compensative. Il periculum è stato ravvisato nella pendenza del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato. La fissazione dell'udienza di merito è stata subordinata alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ricorrono i presupposti per la concessione della tutela cautelare; la sospensione dell'efficacia del provvedimento è disposta fino alla cessazione del contratto di insegnamento a tempo determinato.
principi dell'Adunanza plenaria n. 18-22/2022
La questione relativa all'assenza di natura abilitante del titolo è indicata come già risolta dall'Adunanza plenaria e non può fondare, di per sé, il diniego di riconoscimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero fondato sulle divergenze tra i programmi formativi deve contenere una motivazione rigorosa e puntuale, anche in considerazione degli obiettivi europei di riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra l'ordinamento dello Stato di origine e quello dello Stato ospitante possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; l'amministrazione deve quindi valutare concretamente tale possibilità prima di negare il riconoscimento.
- In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento a tempo determinato può integrare il periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione del diniego di riconoscimento, con efficacia temporalmente limitata alla durata del contratto.
- L'assenza di natura abilitante del titolo non può essere posta a fondamento del diniego quando la relativa questione sia stata già risolta dall'Adunanza plenaria.
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