Sentenza n. 209/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’assegnazione temporanea nella sede richiesta. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che il diniego era fondato su generiche esigenze organizzative e di servizio della sede di appartenenza, sulla fungibilità delle mansioni e sulla presunta minore significatività delle esigenze operative delle sedi richieste, oltre che su una indeterminata indicazione di sovraorganico. Il giudice aveva quindi ritenuto necessaria una motivazione puntuale sulle concrete esigenze organizzative della sede di appartenenza, sulla specificità del ruolo del dipendente, sulla consistenza organica delle sedi coinvolte e sulle ragioni della prevalenza delle esigenze dell’amministrazione rispetto all’interesse tutelato dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001. L’amministrazione aveva inizialmente disposto soltanto un’assegnazione temporanea interinale, con riserva di rivedere la posizione all’esito del giudizio, senza adottare il definitivo provvedimento di riesame ordinato dal TAR.
La decisione
Nel corso del giudizio, a seguito delle ordinanze cautelari e dell’ordine di rinnovare la valutazione, il Ministero dell’Interno ha adottato un provvedimento definitivo del 1° aprile 2026, con il quale ha accolto l’istanza e assegnato il ricorrente alla sede richiesta sino al 24 febbraio 2029. Il ricorrente ha dichiarato che tale provvedimento soddisfaceva integralmente l’interesse azionato e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La richiesta è stata concordemente riconosciuta dalle parti. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando l’intervenuta soddisfazione della pretesa durante il processo. In considerazione dell’andamento processuale, ha posto le spese a carico dell’amministrazione, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori e con refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione tutela l’interesse del dipendente all’assegnazione temporanea, imponendo all’amministrazione, quando intenda negarla per esigenze organizzative o di servizio, una motivazione concreta e puntuale sulle ragioni prevalenti dell’amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo che riconosce integralmente la pretesa azionata.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previa audizione dell’Avvocatura dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali della parte.
Massime di principio
- Il diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non può fondarsi su formule generiche relative alle esigenze organizzative o di servizio: l’amministrazione deve illustrare concretamente le esigenze della sede di appartenenza che ostano al trasferimento.
- Nel valutare una richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l’amministrazione deve specificare la rilevanza del ruolo e delle mansioni del richiedente, la concreta consistenza organica delle sedi coinvolte e le ragioni per cui le esigenze organizzative prevalgono sull’interesse familiare tutelato dalla disposizione.
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un provvedimento definitivo che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adozione, durante il processo, di una misura meramente interinale o cautelare non determina di per sé la cessazione della materia del contendere se l’amministrazione non ha ancora adottato il definitivo provvedimento satisfattivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →