Cassazione Civile, Ordinanza n. 17568/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto negoziale collegato a un prestito di denaro e a successive operazioni documentali e traslative: i ricorrenti sostenevano che il creditore avesse imposto, con condotta estorsiva accertata in sede penale, la stipulazione di un preliminare di vendita, di un rogito traslativo di un immobile e di una scrittura privata, oltre alla sottoscrizione e al riempimento di assegni e cambiali. In appello la Corte territoriale aveva escluso la nullità dei contratti, ritenendo che la condotta estorsiva incidessse solo sulla volontà e potesse al più rilevare come vizio del consenso, e aveva quindi confermato la pretesa creditoria. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità dell'intera operazione economica per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. e omessa rilevazione officiosa della nullità; 2) vizio di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 3) violazione degli artt. 1343 e 1418 c.c., sostenendo che il contratto concluso per effetto diretto del reato di estorsione sia nullo e non meramente annullabile; 4) violazione delle norme su titoli di credito per l'abusivo riempimento di assegni e cambiali emesse in bianco; 5) ulteriore censura di motivazione sullo stesso punto. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. e tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
La violazione di norme imperative di ordine pubblico, quando la disposizione penale tuteli interessi generali, può determinare la nullità del contratto stipulato per effetto diretto del reato.
art. 1421 c.c.
La nullità così configurata è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
art. 1325 c.c.
Richiamato nel primo motivo come norma sulla struttura del contratto, senza ulteriore statuizione autonoma.
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati nel primo motivo per contestare l'interpretazione della volontà contrattuale, senza decisione specifica autonoma.
art. 2744 c.c.
Invocato dai ricorrenti quale divieto di patto commissorio, ma la decisione di legittimità non si fonda su tale profilo, che resta assorbito.
artt. 99, 100, 115, 116 c.p.c.
Richiamati nel primo motivo a sostegno delle censure processuali e probatorie, ma non decisi autonomamente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia; la relativa questione è stata assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione/atto introduttivo, senza esame autonomo nel merito.
art. 1343 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1418 c.c. per sostenere l'illiceità della causa/contrarietà a norme imperative del contratto estorto.
art. 2702 c.c.
Richiamato in relazione alla scrittura privata e agli assegni/cambiali, ma senza decisione autonoma.
art. 14 r.d.l. n. 1669 del 1933
Richiamato a proposito dell'abusivo riempimento di cambiali in bianco, ma la questione è stata assorbita.
art. 1434 c.c.
Citato in motivazione per descrivere la disciplina del vizio della volontà, ritenuta non esclusiva nei casi di estorsione.
art. 1435 c.c.
Citato in motivazione come norma sulla minaccia, la cui disciplina non esaurisce il trattamento civilistico del contratto estorto.
Massime di principio
- Il contratto stipulato per effetto diretto di un reato di estorsione è nullo ex art. 1418 c.c., perché la norma penale tutela anche interessi pubblici e diritti inviolabili della persona, non soltanto il patrimonio del singolo.
- Nei cosiddetti "reati in contratto" occorre distinguere tra ipotesi in cui la norma penale vieta il contratto in sé e ipotesi in cui sanziona la condotta di una parte nella fase di formazione del consenso; nel primo caso è più agevole la nullità, nel secondo la qualificazione dipende dalla natura degli interessi tutelati dalla norma violata.
- La disciplina dell'annullabilità per violenza o minaccia non esclude la nullità quando la fattispecie penale sottostante abbia rilievo di ordine pubblico e realizzi un pregiudizio che travalica la tutela meramente individuale.
- La nullità per contrasto con norme imperative può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte non l'abbia espressamente dedotta come motivo autonomo di domanda o di eccezione.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché risolutivo della controversia, i restanti motivi che investono questioni dipendenti o alternative restano assorbiti.
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