Sentenza del 03/11/2016 n. 22215 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'accertamento di maggiori compensi professionali, ritenuti percepiti in nero dalla S.G. s.r.l., poi T. I. s.r.l. Deduceva, da un lato, che l'Ufficio non avesse fornito una prova sufficiente dell'effettiva percezione delle somme e che avesse illegittimamente posto a suo carico la prova negativa del mancato incasso; dall'altro, contestava che gli assegni fossero stati incassati da lui, sostenendo che fossero stati riscossi dall'amministratore subentrato, e lamentava l'uso di elementi emersi da un procedimento penale al quale non aveva partecipato, nonché una motivazione insufficiente o apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo fondato sulla contabilità extracontabile rinvenuta durante le indagini, sulle dichiarazioni dei terzi, sulla documentazione acquisita e sulla scrittura interna del 1° gennaio 1994 relativa alla ripartizione dei ricavi occultati. Tali elementi sono stati considerati indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a trasferire sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria. La Corte ha inoltre giudicato congrua la motivazione della CTR e non adeguatamente formulate le ulteriori censure del ricorrente. Non sono state liquidate spese, poiché l'amministrazione intimata non si era costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)
La contabilità in nero, costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, può costituire un valido elemento indiziario e legittimare l'accertamento induttivo.
La contabilità extracontabile e gli altri elementi raccolti dall'amministrazione possono fondare l'accertamento quando presentano gravità, precisione e concordanza. In tal caso spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta.
Artt. 49 e 50 del T.U.I.R., nel testo allora vigente
Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione alla qualificazione fiscale dei compensi contestati; la Corte non ha ravvisato una loro violazione.
Art. 2697 c.c.
La regola generale sull'onere della prova è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che l'accertamento fosse sorretto da elementi presuntivi qualificati e che spettasse quindi al contribuente dimostrare l'inesistenza o l'erroneità dei maggiori compensi.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Le censure per violazione di legge e vizio di motivazione sono state ritenute infondate o inammissibili, poiché non individuavano adeguatamente l'errore giuridico e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Il ricorso deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate e le ragioni della violazione; la mancata individuazione puntuale dell'errore di diritto rende la censura inammissibile o comunque non esaminabile.
Massime di principio
- La contabilità parallela, gli appunti extracontabili, le dichiarazioni di terzi e la documentazione acquisita durante una verifica possono, anche singolarmente se sufficientemente qualificati, sostenere un accertamento induttivo.
- Quando gli elementi raccolti dall'amministrazione sono gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e documentata; la semplice negazione dell'incasso o il richiamo a possibili alternative non è normalmente sufficiente.
- Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate nel giudizio tributario come elementi di prova o indiziari, anche se il contribuente non era parte del processo penale, purché siano valutate dal giudice tributario insieme agli altri elementi.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito, se la motivazione è coerente, comprensibile e giuridicamente corretta.
- Le censure che mescolano violazione di legge, errori motivazionali e contestazioni di merito senza distinguere chiaramente i diversi profili possono essere dichiarate inammissibili.
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