Cassazione Penale, Sentenza n. 26729/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per tentata estorsione pluriaggravata. Il ricorso per cassazione censura l'ordinanza sotto cinque profili: 1) violazione di legge e vizi motivazionali per avere il Tribunale valorizzato in modo atomistico e congetturale la partecipazione dell'indagato a una videochiamata e ad alcune conversazioni, senza spiegare il contributo causalmente rilevante né il dolo estorsivo, e senza verificare l'attendibilità della persona offesa; 2) violazione di legge in tema di concorso di persone, tentativo, estorsione aggravata e associazione mafiosa, per avere ricavato la condotta concorsuale da un singolo messaggio e per avere esteso il dolo all'aggravante del metodo mafioso sulla base di presunzioni; 3) violazione di legge e motivazione carente in punto di esigenze cautelari e presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., per mancata specificazione del pericolo di reiterazione e della inadeguatezza di misure meno afflittive; 4) omesso confronto con le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari e mancanza di motivazione rafforzata; 5) travisamento della prova e uso di massime di esperienza non controllabili. L'indagato chiede l'annullamento dell'ordinanza, con o senza rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ritiene i motivi in parte aspecifici e in parte infondati: richiama i limiti del sindacato di legittimità, la necessità che i motivi siano specifici e autosufficienti, e afferma che il Tribunale ha motivato in modo puntuale e logico sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari, confrontandosi criticamente con la precedente ordinanza del GIP e valorizzando complessivamente il compendio indiziario. La Suprema Corte esclude anche che in questa sede possa pretendersi una rilettura del merito o una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
È richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce che la doglianza cumulativa e promiscua di violazione di legge e vizi di motivazione rende il motivo aspecifico e, quindi, non scrutinabile.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma evocata per contestare la gravità indiziaria; la Corte ritiene che il Tribunale abbia valutato correttamente il compendio indiziario.
art. 292 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'obbligo motivazionale dell'ordinanza cautelare; la motivazione del Tribunale è ritenuta adeguata.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro del controllo del provvedimento cautelare; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sul riesame.
art. 192 cod. proc. pen.
Evocato per contestare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri; la Corte conferma che il Tribunale ha verificato credibilità e attendibilità in modo congruo.
art. 111, comma 7, Cost.
Censurato dal ricorrente insieme ai vizi motivazionali; la Corte ricorda che la deduzione di violazioni costituzionali non è motivo autonomamente proponibile in questi termini.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per contestare la configurabilità del concorso di persone; la Corte ritiene logico e adeguato il ragionamento del Tribunale sul contributo concorsuale.
art. 56 cod. pen.
Evocato in relazione al tentativo; la Corte non ravvisa errori giuridici nella qualificazione provvisoria del fatto.
art. 629, comma 2, cod. pen.
Richiamato come norma incriminatrice della tentata estorsione aggravata; il Tribunale aveva applicato la custodia cautelare per tale reato.
art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.
Evocato solo per il richiamo all'aggravante del metodo mafioso; la Corte conferma che il Tribunale ha motivato sulla sussistenza dell'aggravante.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare il collegamento con il metodo mafioso; la Corte osserva che il Tribunale ha fondato l'aggravante sul contesto criminale e sui collegamenti soggettivi, non su mere presunzioni.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata sulle esigenze cautelari; la Corte approva la motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ritiene corretta la sua applicazione e la valutazione della presunzione cautelare, descritta come attuale ed elevata nel caso concreto.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
È richiamato nel principio secondo cui il motivo di ricorso deve essere specifico, altrimenti è inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
È richiamato per affermare che la aspecificità del motivo comporta inammissibilità del ricorso.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per ribadire il principio di autosufficienza del ricorso e l'onere di indicare gli atti asseritamente travisati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura formulata in modo cumulativo e promiscuo come violazione di legge e contemporaneo vizio di motivazione sul medesimo punto può essere dichiarata aspecifica e quindi non scrutinabile, se non distingue chiaramente quale profilo di vizio venga dedotto e su quali dati esso si fondi.
- Quando il provvedimento cautelare di secondo grado riforma in senso sfavorevole una decisione liberatoria, il giudice deve confrontarsi criticamente con le ragioni del provvedimento riformato e spiegarne il superamento sulla base dell'intero compendio processuale.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove: la Corte controlla solo la coerenza logica e giuridica della motivazione, non la ricostruzione fattuale alternativa proposta dal ricorrente.
- La doglianza di travisamento della prova è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente l'atto processuale rilevante, il dato incompatibile con la decisione, la sua decisività e l'effettiva esistenza dell'atto; non basta opporre una lettura diversa degli stessi elementi.
- La valutazione della gravità indiziaria può essere fondata su una lettura coordinata di dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni o messaggi, dichiarazioni di coindagati e contesto relazionale-criminale, purché il giudice dia conto della credibilità e dei riscontri individualizzanti.
- Ai fini cautelari, il pericolo di reiterazione può essere ritenuto concreto e attuale anche in presenza di elementi indiziari riferiti a un contesto criminale stabile e a modalità dell'azione che mostrino perdurante capacità offensiva; in tal caso il giudice può ritenere insufficiente ogni misura meno afflittiva ove motivi sul reticolo relazionale e sulle modalità operative del fatto.
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