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Sentenza

Sentenza n. 431/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 619/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 7174/2024, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 07.03.2025, NOTIFICATA IL 07.03.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 418,20 OLTRE INTERESSI LEGALI.

Giustizia amministrativa202503056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile passata in giudicato che lo condannava al pagamento della retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 418,20, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato la conformità della sentenza azionata all'originale, la notificazione mediante PEC al domicilio reale dell'Amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente il capitale e gli interessi legali liquidati nel titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'attuazione del giudicato. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione già percepita quale dipendente pubblico, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, rilevando che l'inerzia ministeriale si inserisce in un contenzioso seriale relativo al mancato pagamento della retribuzione professionale docente a personale assunto a tempo determinato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'ipotesi di inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina richiamata dal giudice, quale presupposto documentale per l'azione di ottemperanza.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    La norma è richiamata in relazione alla riformulazione dell'art. 475 c.p.c. e alla conformità della copia esecutiva del titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni, è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    I parametri forensi sono utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, con riduzione dovuta alla semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, purché il titolo sia documentalmente conforme all'originale, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni si applica anche all'azione di ottemperanza fondata su un giudicato civile.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, compresi gli interessi legali maturati secondo il titolo giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare all'amministrazione inadempiente dopo l'inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione del giudicato.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico e presenta carattere istituzionale, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione ordinaria dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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