Cassazione Penale, Sentenza n. 1554/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2023 che aveva rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 15/01/1991, n. 8. Il ricorso denunciava violazione dell'art. 47-ter Ord. pen. e dell'art. 16-nonies cit., nonché vizio di motivazione per mancata analisi concreta del percorso trattamentale e del "ravvedimento", e per aver dato eccessivo rilievo a elementi irrilevanti (gravità dei reati, entità della pena residua e pendenze) senza valutare compiutamente la relazione di sintesi, le elargizioni a enti benefici, i permessi premio regolarmente fruiti, il parere favorevole del gruppo di osservazione e il contenuto del parere della Procura Nazionale Antimafia; si censurava altresì la mancata consultazione del fascicolo personale e alcune imprecisioni e deduzioni illogiche presenti nell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo sussistente un vizio motivazionale. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha applicato erroneamente lo standard del "sicuro ravvedimento" invece della nozione, prevista dall'art. 16-nonies, di ragionevole probabilità di ravvedimento per la concessione della detenzione domiciliare ai collaboratori. Ha inoltre ritenuto che il Tribunale abbia trattato in modo inadeguato o contraddittorio elementi favorevoli (relazione di sintesi, parere del gruppo di osservazione, parere della Procura Nazionale Antimafia, permessi premio) e abbia attribuito valore ostativo a fattori (pena residua, pendenze) che non possono di per sé precludere la misura. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame conforme ai principi esposti (valutazione comparata e motivazione adeguata), senza statuire in punto di merito sull'immediata concessione della misura.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. L. 82/1991)
comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5 (citati nel testo con il contenuto circa requisiti, acquisizione della proposta/ parere della Procura Nazionale Antimafia, necessità del verbale illustrativo della collaborazione e condizioni di deroga)
La norma consente benefici penitenziari in deroga per collaboratori di giustizia che abbiano prestato una collaborazione significativa; richiede acquisizione di proposta o parere dei procuratori competenti e del verbale illustrativo; per i benefici la verifica del "ravvedimento" richiede la presenza di elementi che dimostrino in termini di "ragionevole probabilità" il ravvedimento, non il livello di certezza richiesto per la liberazione condizionale.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Disciplina le misure alternative e i requisiti per l'ammissione; richiamata insieme all'art. 16-nonies per i limiti e le deroghe possibili, ma non sostituisce il criterio specifico di valutazione del ravvedimento previsto dall'art. 16-nonies.
art. 16-quater d.l. n. 8/1991 (richiamato)
Prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; il verbale è elemento necessario per l'ottenimento dei benefici quando previsto.
art.176 cod. pen.
Definisce il concetto di ravvedimento ai fini della liberazione condizionale; la Corte precisa che il concetto di ravvedimento è lo stesso anche per l'art. 16-nonies, ma lo standard probatorio richiesto può differire (sicuro ravvedimento per liberazione condizionale vs ragionevole probabilità per benefici in favore dei collaboratori).
art. 80 Ord. pen.
Regola l'osservazione intramuraria e la relazione di sintesi prodotta dal gruppo di osservazione; la Corte richiede che tali elementi siano adeguatamente considerati nella valutazione del ravvedimento.
art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla circostanza attenuante riconosciuta in sede processuale che il ricorrente aveva ottenuto e che il Tribunale avrebbe dovuto considerare fra gli elementi favorevoli.
Massime di principio
- Per le richieste di benefici ex art. 16-nonies il giudice deve valutare il ravvedimento del collaboratore in termini di "ragionevole probabilità", non secondo lo standard più elevato del "sicuro" ravvedimento richiesto per la liberazione condizionale.
- Il Tribunale deve esaminare compiutamente e comparare tutti gli elementi trattamentali e probatori (relazioni di sintesi, pareri del gruppo di osservazione, pareri della Procura Nazionale Antimafia, permessi premio, attività lavorative/studi, rapporti familiari) e motivare specificamente la rilevanza o irrilevanza di ciascuno.
- Elementi quantitativi o formali carenti (es. nota sgrammaticata o poco chiara dai servizi del carcere) richiedono chiarimenti o integrazioni, non la svalutazione automatica del contenuto informativo.
- La gravità del reato, la pena residua e le pendenze non sono automaticamente ostative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 16-nonies: possono essere elementi valutativi ma non devono essere utilizzati come condizioni preclusive non previste dalla norma.
- Le elargizioni a enti benefici o atti di riparazione non sono obbligatorie per ottenere il beneficio, ma costituiscono indicatori utili nel giudizio sul ravvedimento e devono essere valutati nel contesto complessivo del percorso trattamentale.
- Se la motivazione è contraddittoria, incompleta o non congrua rispetto agli elementi positivi prodotti, la decisione è annullabile e il giudice deve riesaminare la posizione con motivazione più puntuale; il rinvio per nuovo esame è la conseguenza tipica.
- Il valore e l'importanza della collaborazione fornita devono essere posti in rapporto al percorso trattamentale: l'importanza della collaborazione è un criterio espressamente indicato dalla norma e incide sulla valutazione complessiva di meritevolezza.
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