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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21938/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello del 2/11/2020 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo B) e rideterminato la pena per il reato di rapina (artt.110, 628, comma 3 n.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per il diniego dell'istanza di rinvio dell'udienza del 17/9/2014 per concomitante impegno del difensore, lamentando mancata valutazione comparativa degli impegni; 2) inosservanza di norma processuale a pena di nullità per omesso esame dei motivi relativi all'illegittimità del rinvio e al mancato riconoscimento del termine a difesa (art.108 c.p.p.) in caso di sostituzione del difensore; 3) violazione di legge e vizi di motivazione per mancata risposta sulle censure relative all'identificazione dell'imputato e alla valutazione delle prove (riconoscimento fotografico, dichiarazioni della persona offesa, telefonata collegata alla sim trovata in possesso dell'imputato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: l'istanza di rinvio è stata comunicata tardivamente (richiesta il 16/9/2014 mentre il difensore era già a conoscenza del concomitante impegno alla udienza del 25/6/2014, e comunque non ha indicato quando è venuto a conoscenza dell'impedimento). Sul secondo motivo ha confermato che il difensore nominato ex art.97, comma 4, c.p.p. (sostituto d'urgenza) non ha diritto al termine a difesa previsto dall'art.108 c.p.p., principio consolidato in giurisprudenza e conforme alla ratio costituzionale. Sul terzo motivo ha escluso la censura perché verte su valutazione di merito e prova riservata ai giudici di merito; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta congrua (dichiarazioni della persona offesa e del teste agente di P.G., riconoscimento fotografico e telefonata collegata alla sim dell'imputato). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. per aver proposto un ricorso inammissibile per colpa.

Norme richiamate

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    "purché prontamente comunicato"

    La comunicazione del legittimo impedimento del difensore deve essere "pronta" (ossia effettuata non appena il difensore è a conoscenza dell'impedimento): la tempestività si valuta in relazione al momento in cui il difensore ha avuto cognizione dell'impedimento; solo la pronta comunicazione legittima il rinvio.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    "il nuovo difensore dell'imputato, che ne faccia richiesta, ha diritto a chiedere ed ottenere un termine congruo non inferiore a giorni 7 per prendere cognizione degli atti"

    L'art.108 attribuisce il termine a difesa al 'nuovo' difensore nelle ipotesi tassative (rinuncia, revoca, incompatibilità, abbandono). Non si applica al difensore nominato d'urgenza ex art.97, comma 4, il quale non gode del termine a difesa.

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    Il difensore nominato d'ufficio o designato immediatamente in sostituzione (ex art.97, comma 4) svolge una funzione di rappresentanza provvisoria e non acquista il diritto al termine a difesa previsto dall'art.108 per il 'nuovo' difensore stabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende (sanzione pecuniaria), se l'inammissibilità è conseguenza di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per impedimento del difensore è accoglibile solo se la comunicazione dell'impedimento è tempestiva rispetto al momento in cui il difensore è venuto a conoscenza della concomitanza: la tempestività va provata o risultare dagli atti.
  • La mera designazione di un difensore sostitutivo ex art.97, comma 4, non comporta automaticamente il diritto a un termine a difesa ex art.108; quest'ultimo è riservato alle ipotesi tassative in cui l'imputato resta definitivamente privo di difensore.
  • Le censure sulla valutazione della prova e sulle modalità di identificazione dell'imputato sono, di regola, insindacabili in Cassazione se i giudici di merito hanno fornito motivazione congrua e logica; la Cassazione interviene solo per vizi motivazionali o violazioni di legge.
  • Chi propone ricorso in Cassazione senza onere di diligenza o con argomentazioni manifestamente infondate rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) se l'inammissibilità dipende da colpa.
  • In situazioni analoghe è importante documentare con precisione le tempistiche (data in cui si è avuta conoscenza dell'impedimento, data e modalità di comunicazione) e la natura dell'assenza del difensore (temporanea vs cessazione definitiva) per far valere il diritto al rinvio o al termine a difesa.

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