Sentenza n. 148/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 1331 del 6.5.2024, con cui il Magnifico Rettore dell’Università intimata, all’esito della procedura selettiva indetta con decreto rettorale n. 310 del 17.2.2023, pubblicato in G.U., IV Serie Speciale, n. 16 del 28.2.2023, per la copertura, ai sensi dell’art. 18, 1° comma, L. 30.12.2010 n. 240, di n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 06/F3 (Otorinolaringoiatria e Audiologia), Settore Scientifico-Disciplinare MED/31 (Otorinolaringoiatria), presso la Clinica Otorinolaringoiatrica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ha approvato gli atti e la graduatoria di merito, dichiarando “… maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche …” il 1° classificato, Prof. Giampietro Ricci, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato. Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dal Prof. Giampietro Ricci l’8/10/2024 : per l’annullamento parziale del decreto rettorale n. 1331 del 6.5.2024, con cui il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia ha approvato gli atti e la graduatoria di merito del concorso bandito con DR 310/2023, dichiarando “maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche il 1° classificato Prof. Giampietro Ricci” e degli atti presupposti e consequenziali meglio individuati nel ricorso del Prof. Adelchi Croce, nella parte in cui nell’approvare i verbali del concorso ha finito per approvare anche i verbali della Commissione di concorso con particolare riferimento ai giudizi e alle votazioni attribuite al Prof. Adelchi Croce e per quanto occorrer possa: - del verbale n. 2 del 24 aprile 2024 contenente i giudizi collegiali sulla valutazione del CV, titoli e pubblicazioni; - dell’all. 2, al verbale n.2, contente la valutazione analitica del CV, titoli e pubblicazioni dei candidati; e di tutti gli atti presupposti e consequenziali Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal Prof. Adelchi Croce il 9/07/2025: del Decreto n. 1726 del 12.6.2024, con cui il Rettore dell’Ateneo perugino ha nominato il controinteressato Prof. Giampietro Ricci “… professore di I fascia nel settore concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria e audiologia – settore scientifico-disciplinare MED/31 – Otorinolaringoiatria – presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questa Università a decorrere dal 17.6.2024, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal Prof. Giampietro Ricci il 23/09/2025: per l’annullamento parziale dei medesimi atti impugnati con il ricorso incidentale, nonché delle osservazioni della Commissione di concorso del 16 settembre 2024, versate agli atti del presente giudizio dall’amministrazione universitaria in data 25.06.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria della procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, nonché successivo decreto di nomina del candidato risultato vincitore
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La procedura riguardava la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/F3 e nel settore scientifico-disciplinare MED/31. Il ricorrente, professore di prima fascia, contestava la valutazione con cui la Commissione aveva individuato come maggiormente qualificato il candidato controinteressato, professore di seconda fascia. Deduceva, in primo luogo, l’erronea applicazione del D.M. n. 344/2011, ritenuto riferibile alle procedure di valutazione dei ricercatori a tempo determinato ai fini della chiamata come professori associati e non alla procedura comparativa ex art. 18 l. n. 240/2010. In secondo luogo, lamentava che il regolamento di Ateneo e il bando avessero lasciato alla Commissione una delega sostanzialmente in bianco quanto alla fissazione dei criteri di valutazione. Con il terzo motivo denunciava la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio e autovincolo, poiché, dopo avere attribuito i punteggi sulla base dei criteri previamente fissati, la Commissione aveva introdotto un ulteriore sistema di riparametrazione percentuale, non previsto dal bando né dai criteri iniziali e adottato dopo avere conosciuto e valutato i profili dei candidati. Tale sistema aveva trasformato i punteggi complessivi iniziali, pari a 574,4 per il ricorrente e 523,5 per il controinteressato, nei punteggi finali di 49 e 55. In via subordinata il ricorrente contestava inoltre numerose valutazioni specifiche relative all’attività didattica, alla carriera accademica, all’attività clinica, ai titoli, alle pubblicazioni e alle valutazioni degli studenti. Il controinteressato proponeva ricorso incidentale e motivi aggiunti, contestando a sua volta la concreta attribuzione dei punteggi e la mancata valutazione di alcuni periodi di attività come collaboratore tecnico. L’Università eccepiva, tra l’altro, la tardività delle censure rivolte contro bando e regolamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività relativa alle censure contro bando e regolamento, rilevando che tali atti, in assenza di clausole immediatamente escludenti, devono normalmente essere impugnati unitamente all’atto applicativo che rende attuale e concreta la lesione. Nel merito ha respinto i primi due motivi. Ha ritenuto che il D.M. n. 344/2011 non imponesse necessariamente alla Commissione di applicare integralmente i relativi criteri, ma neppure ne vietasse l’utilizzo: il richiamo contenuto nel regolamento e nel bando consentiva all’Ateneo di raccomandarne l’impiego quale perimetro valutativo, anche con integrazione di ulteriori sub-criteri coerenti con il profilo da selezionare. Ha inoltre escluso che il regolamento avesse realizzato una delega in bianco, poiché la Commissione doveva comunque attenersi a criteri noti, agli standard qualitativi richiesti dalla struttura e alle indicazioni del regolamento e del bando. Ha invece accolto il terzo motivo. La riparametrazione percentuale introdotta il 24 aprile 2024, dopo l’attribuzione dei punteggi e dopo la conoscenza dei profili integrali dei candidati, costituiva un sostanziale nuovo criterio di valutazione. Essa aveva modificato i punteggi già assegnati, uniformato artificiosamente il peso di sub-criteri eterogenei e prodotto effetti potenzialmente paradossali, come l’attribuzione di cinque punti al candidato che aveva documentato tre valutazioni positive degli studenti, a fronte di zero punti all’altro candidato che non aveva prodotto analoghi dati. L’introduzione postuma del criterio, anche se qualificata come mera pesatura o omogeneizzazione, violava i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, perché i criteri, compresi i sub-criteri e le loro modalità applicative, devono essere fissati prima che la Commissione conosca i nominativi e i profili dei candidati. Il vizio aveva carattere caducante e comportava l’annullamento dell’intera procedura, compreso il decreto di nomina, con obbligo dell’Università di rinnovare la procedura mediante una nuova Commissione, in diversa composizione, che dovrà predeterminare i criteri prima di accedere alla documentazione dei candidati e agli atti delle fasi precedenti. Il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’annullamento dell’intera procedura rendeva inutili le contestazioni sulla concreta attribuzione dei punteggi. L’Università è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in 2.000 euro oltre accessori; spese compensate nei rapporti con il controinteressato.
Norme richiamate
art. 18 l. 30.12.2010 n. 240
le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori
La disposizione valorizza la potestà regolamentare degli Atenei nella disciplina delle procedure di chiamata, consentendo di raccomandare determinati criteri valutativi, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
art. 24, commi 5 e 6, l. 30.12.2010 n. 240
Il richiamo al D.M. n. 344/2011 nell’ambito delle procedure disciplinate dall’art. 24 conferma l’idoneità dei relativi criteri quale riferimento valutativo anche in procedure analoghe, pur senza renderne sempre obbligatoria l’applicazione integrale.
D.M. 4 agosto 2011 n. 344
Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato
Il decreto non impone necessariamente la propria integrale applicazione nella procedura esaminata, ma può costituire il perimetro di riferimento entro il quale la Commissione gradua e integra i criteri, purché operi secondo regole predeterminate e rispettose del bando.
art. 6 del bando di concorso
La Commissione predetermina i criteri di valutazione alla luce degli standard qualitativi richiesti dalla struttura sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011
La clausola consente il riferimento ai criteri del D.M. n. 344/2011, ma impone che i criteri e le relative modalità applicative siano predeterminati prima della conoscenza dei candidati.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, i criteri, i sub-criteri e le modalità concrete di attribuzione dei punteggi devono essere predeterminati prima che la Commissione conosca i nominativi e i profili dei candidati, in attuazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
- L’introduzione, dopo l’attribuzione dei punteggi e la conoscenza dei profili dei candidati, di un sistema di riparametrazione o di omogeneizzazione che incida sul risultato finale costituisce un nuovo criterio di valutazione e rende illegittima la procedura, anche se l’amministrazione lo qualifica come mera pesatura numerica.
- Il riferimento del bando o del regolamento di Ateneo ai criteri del D.M. n. 344/2011 non rende necessariamente obbligatoria la loro applicazione integrale nelle procedure di chiamata ex art. 18 l. n. 240/2010, ma consente di assumerli quale perimetro valutativo, integrandoli con ulteriori indicatori coerenti con il posto da ricoprire.
- L’assenza di una disciplina regolamentare analitica dei criteri di ogni singola selezione non equivale a una delega in bianco alla Commissione: anche nell’esercizio della discrezionalità tecnico-valutativa, la Commissione deve utilizzare criteri noti, condivisi e coerenti con il bando, il regolamento e gli standard qualitativi richiesti.
- L’introduzione postuma di un criterio valutativo, lesiva dell’imparzialità della procedura, determina l’illegittimità dell’intera procedura comparativa quando il criterio incide sulla graduatoria finale; ne consegue l’annullamento degli atti e la rinnovazione della selezione, di regola mediante una Commissione in diversa composizione.
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