Cassazione Penale, Ordinanza n. 37058/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13 gennaio 2025. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del suo contributo alla vicenda. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la Corte di merito aveva ritenuto la piena adesione dell'imputato a una "frode carosello", non contestata come tale, valorizzando: la dichiarazione dell'imputato di essere in società con il dominus della vicenda; la sua posizione di mero gregario; la circostanza che la ditta individuale da lui costituita avesse come oggetto sociale la commercializzazione di bevande, mentre egli aveva sempre lavorato nel settore edile; e il fatto che la società non avesse altra finalità che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre tre milioni di euro. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero di fatto e ripetitive di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale indicata in motivazione. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della responsabilità accertata in appello.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, che nel caso di specie è stata esclusa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure di merito o di puro fatto, soprattutto se riproduce doglianze già esaminate e confutate dalla sentenza impugnata con motivazione logica e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o della prova quando la decisione di merito abbia fornito una ricostruzione coerente degli elementi indiziari e delle circostanze fattuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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