Cassazione Penale, Sentenza n. 42635/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per tentato omicidio commesso il 27/02/2020 nei confronti di Giuseppe Celestre. Il ricorrente deduce, in primo luogo, l'assenza di univocità nella condotta e nella volontà omicidiaria, censurando l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi oculari (Gianmarinaro e Puleo) e sostenendo che la condotta dell'imputato fosse finalizzata al danneggiamento del ponteggio e non all'uccisione; evidenzia inoltre la modestia delle lesioni. In secondo luogo contesta il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione, deducendo che il comportamento di Celestre (rifiuto di saldare spettanze) e lo stato d'ira giustificavano una reazione sproporzionata ma motivata e che l'imputato avrebbe avuto un atteggiamento collaborativo idoneo a giustificare le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono di merito e chiedono una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la valutazione della credibilità dei testi e la ricostruzione della ripetuta azione di investimento, nonché il diniego delle attenuanti (per i precedenti, l'intensità del dolo e l'assenza di ravvedimento, e per la provocazione l'assenza di un nesso causale proporzionato). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, fissata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio per cui il versamento alla Cassa delle ammende può essere disposto salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Cassazione non ammette la semplice rinnovazione della valutazione della prova: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Per ottenere accoglimento in sede di legittimità occorre censurare questioni di diritto o vizi motivazionali specifici (es. illogicità manifesta, contraddittorietà o omissione decisiva nella motivazione), non formulare un ricorso basato su rivalutazione delle prove testimoniali.
- La gravità, la ripetizione e le modalità dell'azione possono legittimare la deduzione della volontà omicidiaria anche se gli esiti lesivi appaiono limitati; la valutazione delle modalità prevale spesso sugli esiti fisici nella ricostruzione dell'elemento soggettivo.
- L'attenuante della provocazione richiede il rapporto di proporzionalità e il nesso causale tra il fatto ingiusto e la reazione: la mera motivazione o il movente non bastano se l'azione delittuosa risulta sproporzionata rispetto alla provocazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dai precedenti, dall'intensità del dolo e dall'assenza di ravvedimento; per contestarlo validamente in Cassazione occorre dimostrare un vizio della motivazione e non un'opposta valutazione dei fatti.
- Rischi processuali: un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e obbligo di versamento ad hoc (Cassa delle ammende); così, la strategia difensiva in cassazione deve privilegiare censure di diritto e profili motivazionali critici, evitando motivi meramente sommativi.
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