Sentenza n. 9969/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito decretava il mancato superamento della prova orale del concorso ordinario docenti indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2575 del 06.12.2023, nella parte in cui determinava il punteggio finale della prova orale sulla base della media effettuata con la valutazione pari a 0 attribuita alla prova pratica; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuto, con i quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ometteva la convocazione della ricorrente allo svolgimento della prova pratica del concorso de quo; - di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ammetteva la ricorrente allo svolgimento della prova pratica del concorso de quo, per la classe di concorso “A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuto, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito valutava la prova pratica della ricorrente con il punteggio di 0/100, nella parte lesiva per la ricorrente, la quale non veniva convocata per l’espletamento della predetta prova; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e per il riconoscimento del diritto della predetta ad essere ammessa allo svolgimento della prova pratica del concorso de quo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova orale del concorso ordinario docenti, mancata convocazione alla prova pratica e attribuzione del punteggio pari a zero per la prova non sostenuta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del concorso ordinario docenti per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado per la Regione Campania, non l'aveva convocata alla prova pratica, non l'aveva ammessa al relativo svolgimento e aveva attribuito a tale prova il punteggio di 0/100, determinando sulla base di tale valutazione il punteggio finale della prova orale e il mancato superamento del concorso. Ha chiesto l'annullamento degli atti e il riconoscimento del diritto a essere ammessa alla prova pratica. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza istruttoria, ha rilevato d'ufficio il possibile profilo di improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria definitiva dei vincitori, assegnando alle parti un termine per depositare memorie e valutare anche l'eventuale integrazione del contraddittorio. Nessuna parte ha dato esecuzione all'ordinanza né ha depositato memorie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi sostanziali relativi alla mancata convocazione e all'attribuzione del punteggio zero. La graduatoria di merito per la classe A060 era stata pubblicata il 2 dicembre 2024, quasi contestualmente alla trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ed era stata successivamente modificata e sostituita da quattro ulteriori provvedimenti, adottati tra il 18 e il 31 dicembre 2024, a seguito di rinunce e scorrimenti. Tali graduatorie non erano state impugnate con motivi aggiunti e risultavano ormai inoppugnate. Di conseguenza, anche l'eventuale annullamento degli atti originariamente impugnati non avrebbe potuto produrre un'utilità concreta per la ricorrente né incidere sugli effetti consolidati della graduatoria. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell'andamento complessivo della vicenda e della costituzione meramente formale dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
trasposizione ex art. 40 cod. proc. amm.
La controversia è stata trasferita dalla sede del ricorso straordinario alla sede giurisdizionale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., del possibile profilo di improcedibilità
Il giudice ha previamente segnalato alle parti la possibile improcedibilità del ricorso, consentendo il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata nel contesto della pronuncia definitoria adottata dal TAR.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento relativo a una procedura concorsuale, viene adottata e si consolida la graduatoria definitiva, il ricorrente deve impugnarla, ove intenda ottenere un'utilità concreta dalla contestazione degli atti presupposti.
- La mancata impugnazione della graduatoria definitiva e delle successive graduatorie sostitutive, adottate a seguito di rinunce o scorrimenti, determina la sopravvenuta carenza di interesse quando l'eventuale annullamento degli atti originariamente impugnati non possa più incidere sugli effetti ormai consolidati della graduatoria.
- Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse, ma deve previamente sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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