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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40822/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vasku è stato condannato dal Giudice di Pace di Padova per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 (ingresso o soggiorno irregolare in Italia) e ammenda di €5.000,00 in quanto, a seguito di controllo dell'11.09.2018, risultava sprovvisto di valido titolo di soggiorno: la Banca Dati delle Forze di Polizia indicava il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di Bergamo il 09.05.2018 e l'annotazione di espulsione in caso di rintraccio; inoltre risultava un timbro di ingresso datato 07.07.2018 privo dell'indicazione dello Stato. In Cassazione il ricorrente propose due motivi: (1) violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 10-bis e mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1 c.p.p., sostenendo che sussistesse un "visto autorizzativo" o altro titolo di ingresso (visto datato 01.09.2018); (2) mancata valutazione e motivazione circa l'applicazione dell'art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche), nonostante richiesta difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure manifestamente infondate: la circostanza del timbro d'ingresso privo di indicazione dello Stato e la consultazione della Banca Dati (con il rifiuto del permesso e ordine di espulsione) dimostravano l'assenza di valido titolo di soggiorno; l'allegazione difensiva di un "visto autorizzativo" del 01.09.2018 è risultata generica e non autosufficiente, non essendo stata prodotta documentazione. Sul secondo motivo ha rilevato che non risulta nei verbali o nella sentenza che la difesa avesse effettivamente richiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dunque la censura era infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende di €3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione)

    La norma è stata applicata per punire l'ingresso o la permanenza nello Stato in assenza di valido titolo di soggiorno; la Corte ha ritenuto che elementi come il timbro d'ingresso non specificato e il rifiuto del permesso dalla Questura comprovino l'irregolarità della presenza.

  • art. 530, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere l'assoluzione per non avere commesso il fatto; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché gli elementi probatori contraddicono l'esistenza di un valido titolo e l'assunto difensivo non era supportato da produzione documentale.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti)

    La norma concede la possibilità di riconoscere circostanze attenuanti generiche; la Corte ha escluso omissione del giudice perché non risulta nei verbali che la difesa avesse effettivamente richiesto tale beneficio in udienza.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale che consente la trattazione con contraddittorio scritto; applicata qui perché le parti non hanno richiesto discussione orale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione determinando la somma di €3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte richiede prove documentali concrete per sostenere l'esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno (visto, permesso): affermazioni generiche in cassazione sono inammissibili se non supportate da produzione processuale.
  • La consultazione e gli esiti della Banca Dati delle Forze di Polizia (es. rifiuto rilascio permesso e ordine di espulsione) costituiscono elemento probatorio rilevante per accertare l'irregolarità del soggiorno.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è necessario che la richiesta sia esplicitamente formulata e risultante nel verbale o negli atti: l'omessa registrazione in udienza impedisce la censura in Cassazione per mancata valutazione.
  • I ricorsi per cassazione che non superano i requisiti di documentazione e specificità possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In casi simili, la difesa dovrebbe produrre nei gradi precedenti ogni documento attestante il titolo di ingresso/soggiorno e assicurarsi che richieste rilevanti (es. attenuanti) siano verbalizzate in udienza per poter poi impugnare eventuali omissioni.

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