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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15673/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP di Cosenza per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorso, proposto dal difensore di fiducia, articolava due motivi principali: 1) vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità nella valutazione della gravità indiziaria (contestando la valutazione del possesso di denaro e di altri elementi come univoci indizi di responsabilità); 2) vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla mancata considerazione di misure meno afflittive, lamentando l'assenza di adeguata argomentazione sull'attualità del pericolo di reiterazione e sull'inidoneità di misure alternative.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, prima della decisione, il difensore di fiducia ha depositato tramite P.E.C. una formale rinuncia al ricorso (14/02/2022) munito di procura speciale in favore dell'imputato, dato che nel frattempo la misura cautelare carceraria era stata sostituita con gli arresti domiciliari. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione è atto abdicativo, irrevocabile e formale (art. 589 c.p.p.) che determina l'inammissibilità dell'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. d). Ha inoltre precisato che la dichiarazione era regolare (firma del difensore e trasmissione via P.E.C.) e, pertanto, ha disposto la declaratoria di inammissibilità. Non è stata disposta condanna alle spese o pagamento alla cassa delle ammende per l'assenza di sostanziale soccombenza del ricorrente, richiamando precedenti di legittimità.

Norme richiamate

  • d.l. n. 137 del 2020 convertito in l. n. 176 del 2020, art. 23

    Richiamato per le forme e modalità dell'udienza camerale e della requisitoria svolta in udienza, confermando la possibilità di trattamento per via telematica/semplificata prevista dalla normativa emergenziale.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che individua i vizi di motivazione rilevanti in cassazione invocati nel ricorso (carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione).

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiesta di sintetizzare i motivi di doglianza conformemente al disposto di legge, rilevante per la formulazione dell'impugnazione.

  • codice di procedura penale, art. 589

    Regola le forme e i termini della rinuncia all'impugnazione; la Corte ha richiamato che la rinuncia è atto formale che deve rispettare tali requisiti per essere efficace.

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)

    art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'interesse a impugnare è venuto meno per rinuncia; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di tale disposizione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se formale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e tempestivamente trasmessa secondo le formalità previste, è irrevocabile e determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • La sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva può determinare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e giustificare la rinuncia all'impugnazione; in tali casi il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito dei motivi impugnatori.
  • La rinuncia all'impugnazione non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzione a carico del ricorrente quando non sussiste una sua sostanziale soccombenza; la Corte può richiamare la giurisprudenza che esclude tali conseguenze in presenza di sopravvenute circostanze favorevoli.
  • I vizi di motivazione riferiti a gravità indiziaria ed esigenze cautelari vanno dedotti con chiarezza e supportati da argomentazioni specifiche: se l'interesse processuale viene meno per altre ragioni procedurali (es. rinuncia), la Corte non valuta il merito delle doglianze.
  • Per evitare che una rinuncia priva di consapevolezza precluda la verifica di profili rilevanti (es. illegittimità della misura), il difensore deve valutare la convenienza della rinuncia alla luce dell'effettiva erogazione della nuova misura e delle possibili conseguenze processuali.

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