Sentenza n. 479/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - della prova preselettiva svolta in data 11 gennaio 2023 inerente al concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria aperta finalizzata all'assunzione di n.ro 13 assistenti sociali per annualità 2022 e n.ro 4 assistenti sociali per annualità 2023 a tempi pieno e indeterminato – categoria giuridica D – posizione economica D1 indetto dalla resistente; - della graduatoria conseguente allo svolgimento della prova preselettiva pubblicata l'11.1.2023 e dei relativi verbali di approvazione, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente; - della graduatoria finale di merito pubblicata il 19 gennaio 2023, nella quale la ricorrente non risulta collocata per non aver conseguito valutazione sufficiente per il superamento della prova preselettiva, e dei relativi verbali di approvazione; - comunque di tutti i verbali della Commissione del concorso con i relativi allegati; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati in sede di prova preselettiva predisposta dalla Commissione e/o dalla società specializzata nella selezione del personale con particolare riferimento: a) ai fogli domanda ed al fatto che gli stessi sono stati portai fuori dall'aula di prova dopo il sorteggio, non risultano essere stati consegnati in busta sigillata, non sono stati timbrati e controfirmati da almeno un componente della Commissione, non sono stati conservati agli atti del concorso; b) ai fogli contenenti le risposte e le schede anagrafiche ed al fatto che gli stessi non risultano essere stati consegnati in busta sigillata, non sono stati timbrati e controfirmati da almeno un componente della Commissione e sono stati conservati agli atti del Concorso con modalità che violano il principio di anonimato e segretezza; - dell'art. 7 (terzultimo capoverso) e 9 (ultimo capoverso) e di ogni altra disposizione del bando ed ogni altra indicazione della Unione di Comuni e della Commissione laddove dette disposizioni ed indicazioni venissero interpretate nel senso che non vi era un obbligo di adozione di misure idonee a consentire lo svolgimento della prova preselettiva, con garanzia dell'anonimato e nel senso che non vi era un obbligo di svolgimento, consegna e correzione della prova in anonimato; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente ivi compresi le determinazioni di nomina dei membri della Commissione, della scelta della società a cui è stato affidato lo svolgimento delle prove del concorso, tra la quali la prova preselettiva e comunque ostativo all'inserimento della ricorrente tra gli idonei; - e per la condanna: ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., dell'Amministrazione ad adottare gli atti necessari a consentire alla ricorrente di sostenere la prova scritta, o alla rinnovazione della procedura secondo modalità e criteri corretti e legittimi ovvero, o in via meramente subordinata, all'ammissione della ricorrente alla prova scritta; - nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 65 c.p.a.: affinché vengano disposti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria con condanna all'Amministrazione di produrre in giudizio tutti gli atti istruttori richiesti con istanza di accesso agli atti e di tutti gli atti adottati nell'ambito della procedura oggetto del contendere e ogni atto e/o provvedimento rilevante ai fini del decidere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prova preselettiva, graduatorie e atti della procedura concorsuale per l'assunzione di assistenti sociali, nella parte in cui la candidata non è stata ammessa alle prove successive
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, avendo conseguito 10,7 punti nella prova preselettiva dell'11 gennaio 2023, a fronte del punteggio minimo di 21/30 previsto dal bando, ha impugnato la prova, le graduatorie e gli ulteriori atti concorsuali, chiedendo l'ammissione alla prova scritta o la rinnovazione della procedura. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, anonimato, trasparenza e par condicio, degli artt. 1, 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, nonché eccesso di potere e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato il mancato imbustamento e vidimazione dei test, l'assenza di garanzie circa il sorteggio e la stampa dei questionari, la mancata predisposizione di più buste e le modalità di consegna, ritiro e conservazione dei moduli, ritenendo compromesso l'anonimato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 9 del bando, degli atti di indirizzo e delle regole procedurali, lamentando il mancato deposito degli smartphone all'ingresso, l'asserita mancata o tardiva nomina della commissione, l'illegittima nomina da parte dell'amministrazione anziché della società incaricata e la mancata predisposizione del bando di concerto con la società affidataria. L'amministrazione ha eccepito il difetto di interesse per mancata prova di resistenza e ha chiesto il rigetto, richiamando i verbali della commissione e della società incaricata.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo ammissibile l'impugnazione in quanto diretta anche alla tutela dell'interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura concorsuale; non era quindi necessaria la prova dell'interesse alla partecipazione al concorso ormai concluso. Non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, poiché il ricorso era manifestamente infondato. Il primo motivo è stato respinto perché i verbali attestavano che la prova si era svolta in tre turni, che erano stati predisposti quattro test, che due candidati avevano effettuato il sorteggio, che il test estratto era stato fotocopiato in loco e che i moduli erano stati ritirati, imbustati e firmati dai commissari. Quanto all'anonimato, il TAR ha richiamato l'orientamento secondo cui, nelle prove a quiz con correzione automatizzata e punteggi predeterminati, l'identificazione del candidato non è di per sé lesiva; occorrono specifici elementi di fatto idonei a dimostrare una compromissione delle procedure di gestione del cartaceo o dell'automatismo tecnico. Il secondo motivo è stato respinto perché la ricorrente non aveva allegato né provato specifiche criticità derivanti dal mancato deposito degli smartphone, né che dispositivi elettronici fossero stati introdotti o avessero alterato i risultati; inoltre, erano stati predisposti sistemi di vigilanza e turni con meno di cinquanta candidati. Anche le censure sulla commissione sono state ritenute infondate: l'art. 5 del bando affidava alla società specializzata la gestione della prova preselettiva informatizzata, non l'intera procedura concorsuale; l'art. 35-quater, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 165/2001 consente l'ausilio di soggetti specializzati per la preselezione, mentre l'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994 attribuisce la nomina della commissione all'autorità che ha bandito il concorso. La commissione era stata nominata prima della prova ed aveva partecipato al suo svolgimento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
artt. 3, 4, 34, 51 e 97 Cost.
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno dei principi di buon andamento, imparzialità e accesso ai pubblici uffici; le censure fondate su tali principi sono state ritenute infondate.
artt. 1, 11, 12, 13 e 14 d.P.R. n. 487/1994
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alle modalità di svolgimento e garanzia delle prove concorsuali; il TAR non ha ravvisato violazioni nella procedura concretamente documentata.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina dei concorsi pubblici; il motivo è stato respinto.
art. 35-quater, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 165/2001
le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale
La disposizione consente l'affidamento a soggetti privati specializzati della predisposizione o gestione delle prove preselettive, senza estendere necessariamente tale affidamento alla gestione dell'intera procedura concorsuale.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Il bando richiamava la disposizione per la composizione della commissione nel rispetto delle pari opportunità; la nomina è stata ritenuta conforme.
art. 5 del bando di concorso
È stato interpretato nel senso che l'affidamento alla società specializzata riguardava la gestione informatizzata della prova preselettiva, non la composizione o la gestione complessiva della procedura.
art. 7 del bando di concorso
Prevedeva la preselezione mediante test a risposta multipla, la soglia minima di 21/30 e il limite dei cinquanta candidati ammessi alle prove successive; disciplinava inoltre il divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici.
art. 9, comma 6, d.P.R. n. 487/1994
Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all'articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorità che ha bandito il concorso negli altri casi.
La nomina della commissione spetta all'autorità che ha bandito il concorso, salvo i casi attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri; pertanto è legittima la nomina disposta dall'amministrazione banditrice.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio, ritenendo il ricorso infondato.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la domanda di condanna dell'amministrazione all'ammissione alle prove successive o alla rinnovazione della procedura; la domanda è stata respinta per l'infondatezza delle censure.
art. 65 c.p.a.
Richiamato per la richiesta di acquisizione degli atti e completamento dell'istruttoria; non ha condotto a una diversa decisione.
Massime di principio
- Nelle prove preselettive a quiz con punteggi predeterminati e correzione automatizzata, il principio di anonimato non richiede necessariamente l'anonimato materiale del candidato; l'illegittimità rilevante presuppone la deduzione e la prova di specifici elementi fattuali dai quali risulti compromessa la gestione del cartaceo o l'automatismo tecnico della correzione.
- La contestazione generica dell'assenza o insufficienza dei controlli sui dispositivi elettronici non determina l'illegittimità della procedura concorsuale: occorre allegare e provare specifiche irregolarità, l'effettiva introduzione o utilizzazione dei dispositivi e la loro incidenza sullo svolgimento della prova o sui risultati.
- L'affidamento a imprese specializzate della predisposizione o gestione di una prova preselettiva informatizzata non implica, in assenza di una previsione espressa, l'affidamento della gestione complessiva del concorso né il potere di nominare la commissione esaminatrice.
- La commissione esaminatrice delle procedure concorsuali è nominata dall'autorità che ha bandito il concorso, salvo i casi speciali previsti dalla legge; tale competenza non viene trasferita alla società incaricata della gestione della preselezione.
- L'impugnazione degli atti di una procedura concorsuale può essere ammissibile anche senza la prova dell'interesse alla partecipazione individuale alle prove successive quando il ricorso mira, in via subordinata, all'annullamento dell'intera procedura e alla sua rinnovazione, a tutela dell'interesse strumentale alla riedizione della selezione.
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