Cassazione Penale, Ordinanza n. 12278/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla non specificità dei motivi, perché meramente riproduttivi di quelli già esaminati e respinti in appello, senza una critica puntuale alle ragioni della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, in sintesi, l'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di rapina, l'insussistenza dell'elemento soggettivo e l'inconfigurabilità del delitto di ragion fattasi. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano la pedissequa riproposizione delle stesse censure già formulate con l'atto di gravame e già puntualmente disattese dalla corte di appello con motivazione ritenuta immune da vizi di legittimità e corretta sul piano giuridico.
Norme richiamate
Richiamo finale all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre in modo pedissequo le censure già dedotte in appello, se non contengono una critica puntuale e argomentata alla sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede che il ricorrente confronti le ragioni poste a base del rigetto in appello e le confuti in fatto o in diritto; in difetto, il motivo è solo apparente e non può essere scrutinato nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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