Sentenza n. 899/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11053/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di non idoneità attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso per 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo che la Commissione non avrebbe previamente determinato criteri sufficientemente specifici per la valutazione dell'idoneità attitudinale, in violazione dell'art. 12 d.P.R. 487/1994, dell'art. 52 d.m. Interno n. 129/2005 e delle direttive della stessa amministrazione. Secondo l'appellante, non sarebbe stato ricostruibile il percorso valutativo che aveva condotto ai punteggi parziali e al giudizio finale di inidoneità, né sarebbe stata adeguatamente motivata la decisione. Ha inoltre sostenuto che il giudizio complessivo di inidoneità fosse contraddittorio rispetto all'esito positivo di alcuni test, nonché incompatibile con la precedente idoneità attitudinale conseguita durante una breve esperienza nell'Esercito italiano. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della valutazione collegiale e della motivazione resa dalla Commissione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che i criteri di valutazione fossero sufficientemente predeterminati dalla disciplina normativa e dal verbale della Commissione del 13 maggio 2019. In particolare, il d.m. 30 giugno 2003, n. 198 individuava quattro requisiti attitudinali — livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e socialità — mentre la Commissione aveva stabilito l'attribuzione di 20 punti per ciascun requisito, dichiarando l'inidoneità in caso di media globale inferiore a 12/20 o di punteggio inferiore a 8/20 in uno dei requisiti. Il giudice ha chiarito che test e colloqui non costituiscono prove autonome i cui punteggi debbano essere sommati, ma strumenti tecnici funzionali alla valutazione complessiva dell'attitudine. La discordanza tra test e colloquio impone, secondo il d.m. n. 129/2005, un ulteriore colloquio collegiale e non una sommatoria aritmetica dei risultati. Nel caso concreto, il colloquio collegiale aveva fornito una motivazione discorsiva e specifica per ciascuno dei quattro requisiti, evidenziando carenze nell'impegno e nella consapevolezza di sé, nel controllo emotivo in situazioni stressanti, nelle capacità mnemoniche e psicosensoriali e nella capacità di integrazione sociale. La valutazione non è stata quindi ritenuta meramente numerica, incomprensibile o illogica. Il precedente giudizio positivo ottenuto per l'attività militare non è stato considerato decisivo, poiché risaliva a oltre dieci anni prima, era stato espresso da altra amministrazione, riguardava funzioni diverse e si riferiva a un'esperienza breve. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 487/1994
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione nelle procedure concorsuali; il giudice ha tuttavia ritenuto tale obbligo adempiuto nel caso concreto.
art. 4 d.m. 30 giugno 2003, n. 198, tabella 2
a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità [...]; b) un controllo emotivo [...]; c) una capacità intellettiva [...]; d) una socialità caratterizzata [...].
La norma individua i quattro requisiti attitudinali da accertare per l'accesso al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.
art. 5, comma 5, d.m. 28 aprile 2005, n. 129
Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire.
Le prove attitudinali consistono in test collettivi e individuali e in un colloquio; il loro esito è valutato complessivamente dalla Commissione, che formula il giudizio di idoneità. In caso di esiti discordanti tra test e colloquio, è possibile la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
art. 52 d.m. Interno n. 129 del 2005
È richiamato dall'appellante quale fonte dell'obbligo di predeterminazione dei criteri, ma il motivo è stato respinto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle prove attitudinali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, l'obbligo di predeterminazione dei criteri è soddisfatto quando la normativa individua in modo puntuale le caratteristiche attitudinali da accertare e la Commissione stabilisce il punteggio massimo attribuibile per ciascuna caratteristica e la soglia minima di idoneità.
- Il giudizio di idoneità attitudinale non deve necessariamente risultare dalla sommatoria aritmetica dei punteggi conseguiti nei singoli test e nel colloquio, poiché test e colloqui costituiscono strumenti tecnici di una valutazione complessiva rimessa alla Commissione.
- Quando gli esiti dei test e del colloquio individuale sono discordanti, la disciplina delle prove attitudinali consente o impone un approfondimento mediante colloquio collegiale; il giudizio finale può quindi fondarsi sulla sintesi collegiale degli elementi emersi, anziché su un calcolo automatico dei punteggi.
- Il giudizio di inidoneità attitudinale è adeguatamente motivato quando, oltre ai punteggi e agli esiti dei test, la Commissione espone in forma discorsiva le carenze del candidato riferendole separatamente ai requisiti attitudinali normativamente individuati.
- Una precedente valutazione positiva dell'idoneità attitudinale non vincola una successiva amministrazione quando sia stata espressa da un'amministrazione diversa, per funzioni differenti, in un diverso contesto temporale e a distanza significativa di tempo; essa non rende irragionevole il successivo giudizio negativo adeguatamente motivato.
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