Sentenza n. 10854/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 23 marzo 2026, con la quale è stato dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti psicofisici nel concorso per l’ammissione al 27° corso biennale per allievi marescialli dell’Esercito italiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di notifica degli accertamenti psicofisici e il relativo verbale del 4 luglio 2024, con i quali la Commissione per gli accertamenti psicofisici l’aveva giudicata non idonea nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al 27° corso biennale 2024-2026 per 137 allievi marescialli dell’Esercito italiano. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata a sostegno dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il venir meno dell’interesse attuale alla pronuncia risulta dagli atti di causa.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei motivi di ricorso e della legittimità dell’atto impugnato.
- In presenza della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, le spese di giudizio possono essere compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →