Sentenza del 12/04/2016 n. 2109 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Redditometro - Ridotto indice di capacità contributiva - Possesso di un immobile in misura residuale e per via ereditaria - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il calcolo della capacità contributiva presunta, sostenendo che l’Ufficio avesse attribuito rilievo pieno al possesso di un immobile detenuto solo in misura residuale e acquisito per successione ereditaria. L’immobile era occupato da un altro erede, il quale ne sosteneva normalmente i costi di gestione. Pertanto, la mera comproprietà residuale non era idonea, da sola, a dimostrare una maggiore disponibilità economica del contribuente.
La decisione
La rettifica fondata sul redditometro non può considerare automaticamente, per intero, l’immobile posseduto dal contribuente. L’Ufficio deve valutare concretamente la quota di possesso, la provenienza ereditaria e il fatto che l’immobile sia abitato da altro erede, scomputando o riducendo l’indice di capacità contributiva quando i relativi costi siano sostenuti dall’occupante. La pretesa impositiva deve quindi essere rideterminata, con esclusione o riduzione dell’incidenza attribuita a tale immobile.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento sintetico mediante redditometro
Gli elementi indicativi di capacità contributiva devono essere valutati in concreto e non possono essere applicati automaticamente senza considerare la reale disponibilità economica del contribuente.
Principio di effettiva capacità contributiva
La presunzione derivante dal possesso di un bene deve essere adeguata alla situazione concreta. Una quota immobiliare residuale, acquisita per successione e non utilizzata direttamente, può avere un’incidenza economica limitata o nulla.
Massime di principio
- Nel redditometro, il possesso formale di un bene non equivale automaticamente alla piena disponibilità economica dello stesso.
- La quota di proprietà, la modalità di acquisizione e l’effettivo utilizzo del bene devono essere considerate per determinare la capacità contributiva.
- Quando un immobile è occupato da un comproprietario, è ragionevole verificare chi sostenga concretamente spese, utenze, manutenzione e altri costi, evitando di imputarli automaticamente al comproprietario non occupante.
- Le presunzioni del redditometro possono essere ridimensionate mediante elementi concreti che dimostrino l’assenza di una reale disponibilità economica o la sproporzione tra possesso formale e beneficio effettivo.
- L’Amministrazione finanziaria deve motivare adeguatamente la rettifica e considerare le circostanze specifiche del caso, anziché applicare in modo meccanico gli indici di spesa.
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