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Sentenza

Sentenza n. 2705/2026 - Milano, Sezione 1

per l'esatta ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 210/2023, depositata e resa pubblica il 12 luglio 2023, Sez. Lavoro, r.g. 236/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 6 settembre 2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 4 marzo 2025 - carta docente;

Giustizia amministrativa202503621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, n. 210/2023, che aveva accertato, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 mediante la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nella sentenza, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 6 settembre 2023, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era corredata dall'attestazione di irrevocabilità rilasciata dalla cancelleria il 4 marzo 2025. Nonostante la notifica, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lodi, la sua notificazione al Ministero il 6 settembre 2023, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 29 settembre 2025 e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Le disposizioni sono state disapplicate dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di ottemperanza, con conseguente riconoscimento del diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'Amministrazione, non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adottare entro un termine determinato tutti gli atti necessari a dare piena esecuzione al comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario.
  • In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario incaricato di adottare in via sostitutiva gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice non impedisce l'esecuzione del giudicato quando l'ordinamento consenta di utilizzare capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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