Ordinanza n. 920/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza Sindacale del 30 giugno 2026 n. 19, avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell’Art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente R.P.U., in materia di sicurezza e vivibilità urbana finalizzata al contrasto dei fenomeni di degrado e disturbo del riposo delle persone. Regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di vendita per mezzo di apparecchi automatici, in aree del territorio inquadrate come sottoposte a maggior tutela”, notificata in data 30/06/2026; - dell’Ordinanza Sindacale del 30 giugno 2026 n. 21, avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell’Art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente R.P.U., in materia di sicurezza e vivibilità urbana finalizzata al contrasto dei fenomeni di degrado e disturbo del riposo delle persone. Regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di vendita per mezzo di apparecchi automatici, in aree del territorio inquadrate come sottoposte a maggior tutela. Convalida Ordinanza sindacale n. 19/2026”, notificata in data 01/07/2026; - dell’art. 12bis del Regolamento di Polizia Urbana – Città di Cinisello Balsamo, laddove consente al Sindaco, in materia di contrasto dei fenomeni di insicurezza urbana, di emettere “ordinanza sindacale anche non contingibile e urgente, comunque di durata non superiore a 90 giorni e fondata su adeguata istruttoria e analisi dei fenomeni di insicurezza urbana”, in violazione dell’art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede “una durata massima non superiore a trenta giorni”; - di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi e dei diritti di parte ricorrente, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze sindacali n. 19 e n. 21 del 2026, nonché art. 12-bis del Regolamento di Polizia Urbana, nella parte relativa alla limitazione degli orari di apertura e alla chiusura alle ore 20:00 dei punti vendita automatizzati
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, le ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 e l'art. 12-bis del Regolamento di Polizia Urbana, contestando la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali situati in aree sottoposte a maggior tutela. In particolare, è stata censurata la fissazione alle ore 20:00 dell'orario di chiusura dei punti vendita automatizzati H24 della ricorrente, nonché la previsione regolamentare di una durata massima di 90 giorni per ordinanze sindacali non contingibili e urgenti, ritenuta contrastante con il limite di 30 giorni previsto dall'art. 50, comma 7-bis, del d.lgs. 267/2000. La società ha evidenziato che i propri esercizi vendono essenzialmente alimenti e bevande analcoliche, sono dotati di videosorveglianza e presentano un'incidenza diversa sulle esigenze di sicurezza pubblica, quiete e decoro urbano rispetto agli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di bevande alcoliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti ritenuti necessari, riservando al merito l'approfondimento delle ulteriori censure di legittimità. Ha ritenuto che la liberalizzazione degli orari prevista dall'art. 31 del d.l. 201/2011 non impedisca al Comune di limitare o inibire le attività commerciali per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della quiete dei terzi. Tuttavia, tale potere discrezionale è sindacabile per palese illogicità, irragionevolezza e sproporzione. In sede cautelare, il giudice ha ravvisato profili di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella scelta di applicare ai punti vendita automatizzati della ricorrente, caratterizzati dalla vendita di soli alimenti e bevande analcoliche e dalla presenza di videosorveglianza, lo stesso orario di chiusura previsto per gli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di bevande alcoliche. Il TAR ha quindi sospeso l'efficacia dell'ordinanza n. 21 del 2026 nella sola parte in cui imponeva la chiusura alle ore 20:00, disponendo che, in via cautelare, i punti vendita della ricorrente potessero restare aperti sino alle ore 22:00. Le spese sono state compensate e il merito è stato fissato per il 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Costituisce la base normativa delle ordinanze sindacali impugnate in materia di sicurezza e vivibilità urbana.
art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000
una durata massima non superiore a trenta giorni
È indicato come parametro rispetto al quale la disciplina regolamentare comunale, che ammette ordinanze di durata non superiore a 90 giorni, è stata censurata; la questione è stata riservata alla fase di merito.
art. 31 d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011
La liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non esclude il potere comunale di limitare o inibire le attività per comprovate esigenze di ordine, sicurezza pubblica e tutela della quiete dei terzi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla società ricorrente.
art. 12-bis del Regolamento di Polizia Urbana – Città di Cinisello Balsamo
ordinanza sindacale anche non contingibile e urgente, comunque di durata non superiore a 90 giorni e fondata su adeguata istruttoria e analisi dei fenomeni di insicurezza urbana
Prevede il potere sindacale regolamentare oggetto di impugnazione; la sua compatibilità con il limite legislativo di 30 giorni è stata rimessa all'approfondimento del merito.
Massime di principio
- La liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non impedisce al Comune di adottare limitazioni o misure inibitorie quando siano giustificate da comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica o dalla tutela della quiete dei terzi.
- L'esercizio del potere discrezionale di limitazione degli orari commerciali è soggetto al sindacato giurisdizionale per manifesta illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.
- È irragionevole e sproporzionato applicare il medesimo orario restrittivo a esercizi commerciali diversi per caratteristiche e impatto sulle esigenze di sicurezza, quiete e decoro urbano, senza considerare la natura dei prodotti venduti, le modalità di esercizio e le misure di sicurezza adottate.
- Quando la disciplina regolamentare non predetermina un orario massimo di autorizzazione, il giudice può individuare, in sede cautelare e in relazione alle specificità del caso concreto, una limitazione oraria meno restrittiva ma idonea a salvaguardare le esigenze pubbliche perseguite.
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