Sentenza n. 143/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/07/2018, pubblicata all''Albo Pretorio on line in data 27/08/2018 per i successivi 15 giorni, avente ad oggetto “Villa Eugenia - esercizio del diritto di prelazione esame ed approvazione ipotesi di transazione”; - dell''atto di transazione sottoscritto in data 12/09/2018 tra il Comune di Civitanova Marche e la Società Lumar Srl e di tutti gli atti e documenti allo stesso allegati; - di ogni altro atto e provvedimento precedente, presupposto ovvero conseguente e/o comunque connesso, anche di carattere interno ed a contenuto istruttorio e generale, non cognito dai ricorrenti, relativo alla delibera gravata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di rinuncia all’esercizio della prelazione artistica e approvazione della transazione con la società proprietaria dell’immobile storico Villa Eugenia, nonché la transazione sottoscritta in esecuzione della delibera
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare e il successivo atto di transazione con cui il Comune, dopo avere manifestato nel 2006 l’intenzione di esercitare la prelazione artistica su Villa Eugenia, ha rinunciato a tale acquisizione a fronte del pagamento di 220.000 euro da parte della società proprietaria. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 134 TUEL, sostenendo che mancassero i presupposti di urgenza per dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e seguenti del d.lgs. 42/2004, degli artt. 9 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, sviamento e violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, par condicio, ragionevolezza e imparzialità. Le ricorrenti contestavano, in particolare, la legittimità della rinuncia alla prelazione e della transazione, ritenendole incompatibili con la tutela dell’interesse storico-culturale dell’immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’immediata eseguibilità della deliberazione consiliare non incida sulla validità dell’atto, ma soltanto sulla decorrenza della sua efficacia. Anche in assenza della clausola di immediata eseguibilità, la delibera sarebbe divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione del 27 agosto 2018, comunque prima della sottoscrizione della transazione del 12 settembre 2018. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che sia l’esercizio della prelazione artistica sia la decisione di rinunciarvi hanno natura discrezionale. La rinuncia, intervenuta nel contesto di una transazione destinata a definire controversie pendenti sull’esercizio della prelazione, è stata ricondotta all’esercizio del potere di revoca previsto dall’art. 21-quinquies l. 241/1990. Il sindacato giurisdizionale è stato quindi limitato alla verifica di logicità, coerenza e ragionevolezza, senza estendersi all’opportunità o convenienza della scelta amministrativa. Il Comune aveva motivato la rinuncia richiamando il decorso di circa dodici anni dalla precedente deliberazione, l’alea dei giudizi pendenti e dell’ammontare del prezzo eventualmente dovuto, nonché il grave deterioramento dell’immobile e gli ingenti costi di ripristino, stimati in circa due milioni di euro. Valutate complessivamente, tali ragioni sono state ritenute idonee a giustificare il venir meno dell’interesse pubblico all’acquisizione del bene e la definizione transattiva, anche considerando l’introito immediato di 220.000 euro, il possibile risparmio derivante dalla definizione del contenzioso e il mancato sostenimento dei costi di recupero. Non sono stati ravvisati vizi di illogicità, irragionevolezza, incoerenza o sviamento. Le spese sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 134, commi 3 e 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
eventuale insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ex art. 134, comma 4, t.u.e.l. non attiene alla legittimità della delibera medesima ma alla sua efficacia
L’assenza dei presupposti per l’immediata eseguibilità non invalida la deliberazione, ma comporta che essa produca effetti secondo il regime ordinario, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
artt. 59 e seguenti d.lgs. 42/2004
La prelazione artistica a favore dello Stato e degli enti locali costituisce un potere discrezionale, il cui esercizio dipende dalla valutazione dell’utilità dell’acquisizione in rapporto alle caratteristiche del bene, al prezzo e alle risorse finanziarie disponibili.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La rinuncia alla prelazione, maturata nel contesto di una transazione e fondata sul mutamento della valutazione dell’interesse pubblico, è stata ricondotta al potere di revoca di un precedente assetto decisionale, per ragioni di opportunità e di persistente conformità all’interesse pubblico.
artt. 9 e 97 Cost.
I principi di tutela del patrimonio culturale, buon andamento e imparzialità non escludono l’esercizio di una scelta discrezionale di rinuncia alla prelazione, purché adeguatamente motivata e non affetta da illogicità, irragionevolezza o incoerenza.
Massime di principio
- La dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL incide sull’efficacia dell’atto e non sulla sua validità: anche qualora manchino i presupposti dell’urgenza, la deliberazione resta efficace secondo il regime ordinario dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.
- L’esercizio della prelazione artistica da parte della pubblica amministrazione è espressione di discrezionalità amministrativa, poiché richiede la ponderazione delle caratteristiche del bene, del prezzo di acquisto e delle risorse finanziarie disponibili.
- Anche la rinuncia all’esercizio della prelazione artistica ha natura discrezionale, soprattutto quando intervenga nell’ambito di una transazione diretta a definire controversie pendenti sull’esistenza, sulle modalità o sul costo dell’acquisizione.
- La decisione amministrativa di rinunciare alla prelazione, riconducibile al riesame dell’assetto precedentemente determinato e, nel caso esaminato, al potere di revoca per sopravvenuta diversa valutazione dell’interesse pubblico, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza, contraddittorietà o sviamento, non anche sotto il profilo dell’opportunità o della convenienza.
- Nella valutazione della legittimità di una rinuncia transattiva alla prelazione possono essere considerati unitariamente il tempo trascorso, l’alea dei giudizi pendenti, l’incertezza sul prezzo dell’acquisizione, i costi di ripristino del bene, gli introiti immediati e i risparmi di spesa derivanti dalla definizione del contenzioso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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