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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21524/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Gorizia (18/12/2024) che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati ambientali contestati (capo A e capo G) e la prescrizione dell'illecito amministrativo contestato alla Edilfognature Srl ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il gravame deduceva che il Tribunale aveva erroneamente calcolato i termini prescrizionali: per i reati ambientali (artt. 452-bis e 452-septies c.p.) il termine andava raddoppiato ai sensi dell'art. 157, comma 6, c.p. (legge n. 68/2015) e quindi non era intervenuta la prescrizione; quanto all'illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 il Tribunale non avrebbe applicato il regime speciale di cui all'art. 22 del decreto, secondo cui, se l'illecito è connesso a reato, la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il reato, e la richiesta di rinvio a giudizio (depositata il 08/04/2020) aveva interrotto e sospeso la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M. limitatamente ai reati indicati alle lettere A) e G) del capo di imputazione (artt. 11 e 452-bis; 452-septies per la posizione di Povoli) e all'imputazione per l'illecito amministrativo contestato alla Edilfognature Srl (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001). La sentenza impugnata è stata annullata per quelle parti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste. Per il resto la pronuncia è stata lasciata impregiata.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p. e art. 452-bis c.p.

    Reato ambientale contestato (disposizioni utilizzate per la qualificazione del fatto); la Corte ha ritenuto che il relativo termine prescrizionale debba essere valutato secondo le regole di cui all'art. 157, comma 6, c.p. quando applicabile

  • art. 452-septies c.p.

    Altro reato ambientale contestato relativamente alla posizione di Povoli; soggetto al regime di cui al titolo VI-bis e quindi al raddoppio del termine prescrizionale se ricorre la fattispecie normativa

  • art. 157 c.p.

    Prevede il raddoppio dei termini prescrizionali per i reati previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale (tra cui rientrano i reati ambientali): la Corte ha ritenuto che tale raddoppio dovesse essere applicato nel calcolo della prescrizione per i fatti commessi fino al 10/10/2016

  • D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies, comma 1, lett. a)

    Indica la fattispecie di illecito amministrativo dell'ente per reati ambientali; la Corte ha annullato la declaratoria di prescrizione relativa all'ente in quanto il regime prescrizionale va calcolato secondo l'art. 22 del decreto

  • D.Lgs. 231/2001, art. 22

    Stabilisce che, se l'illecito amministrativo è dipendente da reato, la prescrizione non decorre sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il reato; la Corte ha ritenuto che la richiesta di rinvio a giudizio (atto di contestazione) interrompe la prescrizione e ne sospende la decorrenza fino al giudicato

  • D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. g)

    Richiamata nella contestazione come riferimento per la qualificazione dell'illecito ambientale collegato all'ipotesi penale contestata

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che disciplina l'ipotesi in cui il giudice, non potendo pronunciarsi nel merito, dichiara che non si procede per intervenuta prescrizione; richiamata per spiegare la decisione del Tribunale di non assolvere nel merito e dichiarare l'estinzione per prescrizione

Massime di principio

  • Per i reati ambientali ricompresi nel titolo VI-bis del codice penale va verificato se si applica l'art. 157, comma 6 c.p.: in tal caso i termini prescrizionali vengono raddoppiati e il calcolo deve tenerne conto, evitando di applicare i termini ordinari.
  • Per gli illeciti amministrativi ex D.Lgs. 231/2001 dipendenti da reato, la prescrizione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza sul reato (art. 22): atti processuali come la richiesta di rinvio a giudizio interrompono la prescrizione e ne sospendono la decorrenza.
  • Nella determinazione dei termini prescrizionali occorre considerare attentamente le date di commissione dei fatti, le modifiche legislative intervenute (es. legge n. 68/2015) e gli atti di contestazione/interruzione processuale (es. richiesta di rinvio a giudizio), perché errori nel computo possono portare all'annullamento della sentenza in Cassazione.
  • Eventuali periodi di sospensione del processo (es. per legittimo impedimento di un difensore) possono incidere sul calcolo dei termini ma la loro estensione agli altri imputati può essere controversa: è buona pratica motivare chiaramente l'estensione o la non estensione di tali effetti.
  • In casi con profili penali e di responsabilità degli enti connessi, la strategia processuale del P.M. (es. tempestiva richiesta di rinvio a giudizio) è determinante per interrompere/sospendere la prescrizione dell'illecito dell'ente; la difesa dovrebbe custodire e contestare la corretta applicazione delle norme prescrizionali fin dalle prime fasi.

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