Cassazione Penale, Sentenza n. 21524/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Gorizia (18/12/2024) che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati ambientali contestati (capo A e capo G) e la prescrizione dell'illecito amministrativo contestato alla Edilfognature Srl ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il gravame deduceva che il Tribunale aveva erroneamente calcolato i termini prescrizionali: per i reati ambientali (artt. 452-bis e 452-septies c.p.) il termine andava raddoppiato ai sensi dell'art. 157, comma 6, c.p. (legge n. 68/2015) e quindi non era intervenuta la prescrizione; quanto all'illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 il Tribunale non avrebbe applicato il regime speciale di cui all'art. 22 del decreto, secondo cui, se l'illecito è connesso a reato, la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il reato, e la richiesta di rinvio a giudizio (depositata il 08/04/2020) aveva interrotto e sospeso la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M. limitatamente ai reati indicati alle lettere A) e G) del capo di imputazione (artt. 11 e 452-bis; 452-septies per la posizione di Povoli) e all'imputazione per l'illecito amministrativo contestato alla Edilfognature Srl (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001). La sentenza impugnata è stata annullata per quelle parti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste. Per il resto la pronuncia è stata lasciata impregiata.
Norme richiamate
art. 11 c.p. e art. 452-bis c.p.
Reato ambientale contestato (disposizioni utilizzate per la qualificazione del fatto); la Corte ha ritenuto che il relativo termine prescrizionale debba essere valutato secondo le regole di cui all'art. 157, comma 6, c.p. quando applicabile
art. 452-septies c.p.
Altro reato ambientale contestato relativamente alla posizione di Povoli; soggetto al regime di cui al titolo VI-bis e quindi al raddoppio del termine prescrizionale se ricorre la fattispecie normativa
art. 157 c.p.
Prevede il raddoppio dei termini prescrizionali per i reati previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale (tra cui rientrano i reati ambientali): la Corte ha ritenuto che tale raddoppio dovesse essere applicato nel calcolo della prescrizione per i fatti commessi fino al 10/10/2016
D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies, comma 1, lett. a)
Indica la fattispecie di illecito amministrativo dell'ente per reati ambientali; la Corte ha annullato la declaratoria di prescrizione relativa all'ente in quanto il regime prescrizionale va calcolato secondo l'art. 22 del decreto
D.Lgs. 231/2001, art. 22
Stabilisce che, se l'illecito amministrativo è dipendente da reato, la prescrizione non decorre sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il reato; la Corte ha ritenuto che la richiesta di rinvio a giudizio (atto di contestazione) interrompe la prescrizione e ne sospende la decorrenza fino al giudicato
D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. g)
Richiamata nella contestazione come riferimento per la qualificazione dell'illecito ambientale collegato all'ipotesi penale contestata
art. 129 c.p.p.
Norma che disciplina l'ipotesi in cui il giudice, non potendo pronunciarsi nel merito, dichiara che non si procede per intervenuta prescrizione; richiamata per spiegare la decisione del Tribunale di non assolvere nel merito e dichiarare l'estinzione per prescrizione
Massime di principio
- Per i reati ambientali ricompresi nel titolo VI-bis del codice penale va verificato se si applica l'art. 157, comma 6 c.p.: in tal caso i termini prescrizionali vengono raddoppiati e il calcolo deve tenerne conto, evitando di applicare i termini ordinari.
- Per gli illeciti amministrativi ex D.Lgs. 231/2001 dipendenti da reato, la prescrizione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza sul reato (art. 22): atti processuali come la richiesta di rinvio a giudizio interrompono la prescrizione e ne sospendono la decorrenza.
- Nella determinazione dei termini prescrizionali occorre considerare attentamente le date di commissione dei fatti, le modifiche legislative intervenute (es. legge n. 68/2015) e gli atti di contestazione/interruzione processuale (es. richiesta di rinvio a giudizio), perché errori nel computo possono portare all'annullamento della sentenza in Cassazione.
- Eventuali periodi di sospensione del processo (es. per legittimo impedimento di un difensore) possono incidere sul calcolo dei termini ma la loro estensione agli altri imputati può essere controversa: è buona pratica motivare chiaramente l'estensione o la non estensione di tali effetti.
- In casi con profili penali e di responsabilità degli enti connessi, la strategia processuale del P.M. (es. tempestiva richiesta di rinvio a giudizio) è determinante per interrompere/sospendere la prescrizione dell'illecito dell'ente; la difesa dovrebbe custodire e contestare la corretta applicazione delle norme prescrizionali fin dalle prime fasi.
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