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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27427/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cantelli impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta/consegna delle scritture contabili) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione con riferimento a due prelievi (19.200,00 e 16.550,00), lamentando: 1) che la documentazione contabile era comunque ricostruibile (rinvenuta presso la CNA) e quindi non si era realizzato l'evento della bancarotta documentale; 2) mancanza del dolo richiesto per la bancarotta documentale; 3) assenza di nesso causale tra distrazioni e fallimento e esistenza di versamenti riparatori (cd. "bancarotta riparata"); 4) che i prelievi erano finalizzati a pagamenti legittimi (retribuzioni al socio o al padre) e dunque non distrazioni; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che vi sia una "doppia conforme" tra primo e secondo grado e che i motivi del ricorrente fossero in buona parte fattuali o manifestamente infondati. Ha confermato i principi applicati dalla corte d'appello: l'obbligo di consegna delle scritture nasce dopo la dichiarazione di fallimento; l'omessa tenuta/consegna integra bancarotta fraudolenta documentale anche se parte della documentazione può essere recuperata "aliunde"; il dolo può essere desunto dalle modalità della condotta; per la bancarotta patrimoniale non è necessario dimostrare un nesso causale tra distrazione e dissesto; il gravame della "bancarotta riparata" grava sull'imputato che deve provare corrispondenza puntuale tra distrazioni e reintegri. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, co. 1, n. 2, legge fallimentare (l.fall.)

    Distinzione tra bancarotta documentale specifica e generica: l'omessa consegna/occultamento delle scritture integra la fattispecie quando incide sulla ricostruzione del patrimonio e degli affari; richiede dolo specifico se finalizzata a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori. Il reato sussiste anche se la documentazione può essere ricostruita presso terzi, poiché la difficoltà di acquisizione è indice della rilevanza penale.

  • art. 86, legge fallimentare (l.fall.)

    L'obbligo dell'imprenditore di consegnare le scritture contabili al curatore sorge dopo la sentenza dichiarativa di fallimento; da ciò deriva la rilevanza penale dell'omessa consegna nel periodo pertinente.

  • art. 219, co. 3, legge fallimentare (l.fall.)

    Norma richiamata in tema di circostanze attenuanti generiche; nel caso non è stata invocata correttamente in appello e quindi non ha trovato applicazione favorevole al ricorrente.

  • art. 49, co. 2, codice penale

    Richiamato dal ricorrente (tra le censure costituzionali), ma la Corte non ha ritenuto fondata una violazione dei profili di imputazione soggettiva dedotti con riferimento a tale norma.

  • art. 25 e art. 27 Costituzione

    Invocate dal ricorrente per profili di garanzia/diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto che fossero stati violati in modo da invalidare la decisione di merito.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda per il ricorso manifestamente inammissibile; legittima la condanna pecuniaria a carico del ricorrente.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e art. 16, co. 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con l. n. 15/2022)

    Norme emergenziali che limitano la trattazione orale in udienza pubblica salvo richiesta: la requisitoria scritta è stata trattata come memoria, conformemente alla disciplina citata.

Massime di principio

  • L'omessa tenuta o consegna delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale anche se parte della documentazione è recuperabile presso terzi: la difficoltà nell'acquisizione documentale è indice di rilevanza penale.
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale specifica è richiesto il dolo specifico (intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori o profitto ingiusto); tuttavia il dolo può essere desunto logicamente dalle modalità e dal contesto della condotta.
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non è necessario provare un nesso causale tra la distrazione e la successiva insolvenza: è reato di pericolo e rileva il depauperamento destinato a usi estranei alla garanzia dei creditori.
  • La nozione di "bancarotta riparata" è ammessa ma l'onere della prova spetta all'imputato: egli deve dimostrare la corrispondenza temporale e quantitativa tra distrazioni e reintegri per escludere l'elemento materiale del reato.
  • Se l'amministratore/ socio-amministratore invoca la legittimità di prelievi (pagamenti per lavoro o debiti), è suo onere fornire prove concrete dell'esistenza e congruità del credito; la mera affermazione non è sufficiente.
  • I motivi di cassazione che comportano riesame integrale di fatto o si limitano a contestazioni generiche dei risultati di merito sono spesso dichiarati inammissibili: la Corte di Cassazione controlla la corretta interpretazione e applicazione del diritto, non rivaluta dettagli fattuali non decisivi.
  • Il concetto di "doppia conforme": sentenza di primo e secondo grado che si saldano con motivazione omogenea possono essere lette congiuntamente come unico corpo decisionale, rendendo più difficile l'ammissibilità del ricorso per cassazione.

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