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Sentenza

Sentenza n. 604/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro n. 1216/2024 del 14 giugno 2024.

Giustizia amministrativa202501810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1216/2024, relativa all'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta del docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare euro 1.000,00, oltre interessi legali. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dal Tribunale di Messina il 13 gennaio 2025, ed era stata notificata all'Amministrazione ai fini esecutivi. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha provato di avere dato esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza ritenendo sussistenti tutti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a.: esistenza del giudicato, notificazione ai fini esecutivi, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e persistente inadempimento dell'Amministrazione, sulla quale gravava l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante il pagamento della somma dovuta. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dotato della necessaria professionalità, da eseguirsi entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà comunicare immediatamente il proprio insediamento alla segreteria del TAR; l'incarico costituisce obbligo di servizio, salvo giustificato motivo, e non comporta compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Messina.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È richiamato quale fondamento della debenza degli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.

  • art. 14 legge n. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi consente la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia divenuto definitivo, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione intimata l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la mera costituzione in giudizio con memoria formale non è sufficiente.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione in caso di persistente inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dar luogo a un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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