Cassazione Penale, Sentenza n. 39203/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Catania del 05/10/2023 che, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato Tringale e Cavallaro per tentativo di estorsione e ha riconosciuto per D'Arrigo la continuazione con altro fatto, rideterminando la pena. D'Arrigo ha denunciato omissione di motivazione quanto alla concessione nella massima estensione dell'attenuante speciale ex art. 416-bis.1 c.ter e ha chiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; Tringale e Cavallaro hanno censurato l'attendibilità della persona offesa, la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore (violazione art. 192 c.p.p.) e la qualificazione giuridica del fatto (estorsione ex art. 629 c.p. vs ragion fattasi ex art. 393 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per D'Arrigo: il profilo relativo alla massima estensione dell'attenuante speciale era nuovo e non proposto in appello, rendendo il motivo inammissibile; la richiesta di attenuanti generiche è stata ritenuta sovrapponibile alla valutazione sulla dissociazione richiesta dall'attenuante speciale, quindi infondata. Per Tringale e Cavallaro: la Corte ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte d'appello sull'attendibilità della persona offesa e sui riscontri alle dichiarazioni del collaboratore (anche in ragione di precedenti condanne e riscontri documentali), e ha condiviso la qualificazione del fatto come estorsione applicando i criteri della sentenza Filardo. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese e a pagare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 111, comma 6 Costituzione
richiama il principio di giudizio motivato e diritto a una decisione adeguatamente motivata; invocato come parametro di correttezza della motivazione, senza trovare vizi tali da giustificare la cassazione
art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.
norma sull'attenuante speciale per la collaborazione con ammissione dell'utilità della collaborazione accompagnata dalla dissociazione; la Corte ha ritenuto che la dissociazione sia requisito immanente dell'attenuante e che le questioni proposte fossero sostanzialmente già valutate in appello
art. 69, comma quarto, cod. pen.
principio secondo cui la recidiva reiterata e specifica può escludere la subvalenza delle circostanze attenuanti; utilizzato per escludere la subvalenza chiesta da D'Arrigo
artt. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
regole sulla valutazione e sui riscontri delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore fossero corroborate da plurimi riscontri e dalla documentazione processuale
art. 629 cod. pen. (estorsione) e art. 393 cod. pen. (ragion fattasi), artt. 110 e 56 cod. pen.
norme rilevanti per la qualificazione giuridica del fatto e per il concorso di persone; la Corte ha confermato la qualificazione come estorsione in presenza di finalità ulteriori riconducibili alla criminalità organizzata
Sentenza Sez. U (Filardo), n. 29541 del 16/07/2020
Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità
principio cui la Corte si è attenuta per distinguere tra ragion fattasi (parte che aiuta il creditore senza finalità ulteriori) ed estorsione (quando il terzo persegue un vantaggio proprio o per l'organizzazione)
art. 616 cod. proc. pen.
norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per fissare la somma di euro 3.000 per ciascun ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte in appello: i profili non devoluti al giudice d'appello risultano inammissibili per effetto del principio di giudicato intermedio.
- L'attenuante speciale per la collaborazione ex art. 416-bis.1 richiede non solo utilità oggettiva della collaborazione ma anche dissociazione; la valutazione di dissociazione integra la stessa attenuante e non è separabile come fatto autonomo.
- La valutazione sulla credibilità della persona offesa è questione di fatto tipicamente rimessa ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizi manifesti, incongruenze macroscopiche o motivazione priva di plausibilità.
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono essere validate anche dalla convergenza di riscontri estrinseci (documentazione sanitaria, deposizioni di terzi, precedenti condanne, comportamenti degli imputati); la mancanza di un riscontro diretto non implica automaticamente l'inutilizzabilità della dichiarazione.
- Per distinguere estorsione da ragion fattasi occorre accertare la finalità del terzo interveniente: se persegue una finalità autonoma o un vantaggio per il gruppo (es. spartizione del provento), la fattispecie va qualificata come estorsione secondo i criteri Filardo.
- Ricorsi ritenuti infondati o inammissibili comportano non solo il rigetto ma anche l'addebito delle spese processuali e, a volte, sanzioni pecuniarie a copertura di usi processuali (art. 616 c.p.p.).
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