Cassazione Civile, Ordinanza n. 09711/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 emesso a seguito di processo verbale di constatazione e di indagine finanziaria. L'Ufficio aveva contestato operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione costi e IVA detratta e procedendo a ricostruzione induttiva pura del reddito. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'accertamento sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, e la decisione era stata confermata in appello con motivazione sostanzialmente per relationem alla sentenza di primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o carenza di motivazione ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360, n. 4 c.p.c.; il secondo per violazione delle norme sull'onere e sulla valutazione della prova (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.), nonché dell'art. 61 c.p.c. e dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992, assumendo che il giudice d'appello si fosse limitato a recepire acriticamente la CTU e la decisione di primo grado senza verificare l'effettiva prova dell'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il controricorso dell'ex legale rappresentante della società fallita, rilevando l'inerzia della curatela. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso: la sentenza della CTR è stata considerata nulla perché motivata in modo apparente/per relationem, con mero rinvio alla decisione di primo grado e alla CTU, senza una autonoma e critica valutazione dei motivi di appello e delle risultanze probatorie. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, affinché riesamini la causa conformandosi ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza ed è deducibile come error in procedendo.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; il mero rinvio acritico non è sufficiente.
art. 2697 c.c.
Richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di contestazione dell'inesistenza delle operazioni.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e relativo apprezzamento probatorio.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 61 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio come ausilio istruttorio e non come sostitutivo della valutazione giudiziale.
art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato in tema di poteri istruttori del giudice tributario e necessità di una valutazione critica del materiale probatorio.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice recepisce in modo autonomo e critico gli elementi richiamati, rendendo comprensibile l'iter logico-giuridico seguito; un rinvio meramente apodittico alla sentenza di primo grado o alla CTU non soddisfa il minimo costituzionale di motivazione.
- La sentenza d'appello è nulla quando non consente di verificare che il giudice abbia esaminato specificamente i motivi di gravame, le allegazioni difensive e le prove, limitandosi a un adesivo richiamo alla decisione impugnata.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può sostituire la valutazione del giudice né esaurire la motivazione della decisione; il giudice deve spiegare perché ne condivida le conclusioni e come esse si coordinino con le risultanze di causa.
- Quando viene denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente, tale censura assorbe gli ulteriori motivi che presuppongono un esame del merito della decisione impugnata.
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