Cassazione Civile, Ordinanza n. 32120/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007: uno emesso nei confronti di una società consortile, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, per maggiori IRAP e IVA, con contestazione di omessa fatturazione di ricavi riferibili ai progetti eseguiti e di omessa autofatturazione di prestazioni non fatturate dal consorzio, oltre alla deduzione di costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti; l'altro emesso nei confronti del socio che deteneva il 67% delle partecipazioni, per maggiori IRPEF e addizionali, in derivazione dall'accertamento societario. La CTR aveva accolto gli appelli dei contribuenti. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi identici nei due giudizi: (1) violazione degli artt. 2602 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere non provato il regime fiscale del consorzio e nell'escludere la ripartizione dei ricavi tra consorzio e consorziate; (2) violazione dell'art. 167 TUIR, deducendo che non vi fosse doppia imposizione, poiché i recuperi erano diversi e riguardavano, da un lato, i ricavi trattenuti dal consorzio e, dall'altro, la quota di reddito imputabile al socio. La Cassazione, però, rileva anzitutto che nel ricorso relativo al socio vi era un errore sull'indicazione del numero della sentenza impugnata e sul relativo allegato, tale da rendere incerta l'individuazione dell'atto impugnato, con conseguente inammissibilità. Quanto al ricorso relativo alla società, la Corte osserva che, essendo l'avviso societario ormai definitivamente annullato per effetto dell'inammissibilità del ricorso dell'Ufficio nel giudizio parallelo, tale giudicato favorevole alla società si estende al socio e travolge anche l'avviso emesso nei confronti di quest'ultimo, pur in presenza di un difetto originario di contraddittorio per la mancata partecipazione dei soci di minoranza.
La decisione
Il ricorso iscritto al n. 23168/2022 è dichiarato inammissibile per incertezza sull'identificazione della sentenza impugnata e mancato deposito della sentenza corretta; il ricorso iscritto al n. 23003/2022 viene poi dichiarato infondato in concreto perché l'annullamento definitivo dell'avviso societario determina la caducazione riflessa dell'accertamento emesso per trasparenza nei confronti del socio. La Corte richiama il principio del litisconsorzio necessario nelle controversie su accertamenti unitari delle società di persone e dei soci, ma afferma che il giudicato di annullamento formatosi sull'atto societario, per ragioni non personali, fa stato anche nei confronti del socio pretermesso e rende superflua l'integrazione del contraddittorio. In esito, il ricorso relativo alla società è dichiarato inammissibile e quello relativo al socio è rigettato/assorbito nella caducazione derivante dal giudicato favorevole sulla posizione societaria; la parte sostanzialmente vittoriosa resta la contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.
La Corte richiama questa disposizione per affermare che l'incertezza sull'individuazione della sentenza impugnata comporta inammissibilità del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata allegazione della sentenza effettivamente impugnata integra ulteriore causa di inammissibilità.
art. 2602 c.c.
Norma invocata dall'Ufficio in relazione alla disciplina del consorzio e alla ripartizione dei ricavi tra consorziati.
art. 2697 c.c.
Norma invocata per il riparto dell'onere della prova circa il regime fiscale del consorzio e la ripartizione dei ricavi.
art. 167 TUIR
Norma invocata per escludere la configurabilità di doppia imposizione nei recuperi effettuati nei confronti della società e del socio.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per il principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la possibilità di riunione dei giudizi connessi.
art. 2909 c.c.
Richiamato per i limiti soggettivi del giudicato.
art. 1306 c.c.
Richiamato come esempio di disposizione che consente al terzo di avvalersi del giudicato inter alios.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non determina inammissibilità solo se, nonostante l'errore, dal ricorso e dagli atti risulti in modo univoco quale decisione sia stata effettivamente impugnata; in difetto di tale univocità, il ricorso è inammissibile.
- Nei giudizi tributari relativi ad accertamenti unitari delle società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario, poiché l'accertamento del reddito sociale e la sua imputazione per trasparenza ai soci riguardano elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria.
- Se, nonostante il litisconsorzio necessario, si forma un giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società per ragioni non esclusivamente personali, tale giudicato spiega effetti favorevoli anche nei confronti del socio pretermesso e determina la caducazione riflessa dell'avviso emesso a suo carico.
- L'annullamento dell'atto presupposto nei confronti del soggetto cui l'accertamento unitario è stato notificato rende superfluo l'esame del difetto di contraddittorio o l'integrazione dello stesso nei giudizi relativi ai soggetti derivati, quando la caducazione dell'atto principale è ormai definitiva.
- Nel sistema delle società di persone, l'unitarietà dell'accertamento fiscale prevale sulla singola posizione del socio, sicché la definitività dell'annullamento dell'atto societario travolge anche gli avvisi personali fondati sul medesimo presupposto impositivo.
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