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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15857 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Riferibilità alle operazioni imponibili - Presunzione - Operatività - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEF, CSSN e ILOR relativo all'anno d'imposta 1995. L'accertamento si fondava principalmente sulle movimentazioni di diversi conti correnti bancari intestati al contribuente, comprendenti versamenti e prelevamenti ritenuti riconducibili a ricavi non dichiarati. L'Amministrazione ha denunciato la violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la presunzione legale prevista dalla norma opera sia per i versamenti sia per i prelevamenti e che spettava al contribuente fornire una prova analitica dell'estraneità delle singole operazioni alla produzione di reddito imponibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui i prelevamenti non potevano presumere l'esistenza di ricavi occultati. Ha affermato che, quando l'accertamento si basa sui dati dei conti correnti bancari, l'Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio mediante l'indicazione delle movimentazioni, mentre il contribuente deve dimostrare in modo specifico e analitico, per ciascun versamento o prelevamento, che l'operazione non è riferibile a fatti imponibili o che è già stata considerata nella determinazione del reddito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

    La norma introduce una presunzione legale secondo cui le movimentazioni bancarie, sia i versamenti sia i prelevamenti, possono essere imputate a ricavi o operazioni imponibili. Il contribuente può superare la presunzione soltanto fornendo una prova concreta, specifica e analitica per ogni singola operazione.

  • Art. 2729 del Codice civile

    La Corte chiarisce che la presunzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 è una presunzione legale e, pertanto, non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti per le presunzioni semplici.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È la disposizione processuale invocata dall'Agenzia delle Entrate per denunciare l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 da parte della Commissione Tributaria Regionale.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale si fonda sulle movimentazioni dei conti correnti, l'Amministrazione finanziaria può basarsi sui dati bancari per presumere l'esistenza di operazioni imponibili, senza dover dimostrare analiticamente l'origine reddituale di ogni singolo movimento.
  • La presunzione opera, secondo il principio affermato nella sentenza, sia per i versamenti sia per i prelevamenti: non è sufficiente sostenere in modo generico che i prelevamenti riguardano spese o pagamenti.
  • Il contribuente deve fornire una giustificazione documentata e individualizzata per ciascuna movimentazione contestata, indicando l'origine delle somme, la finalità dell'operazione e, se necessario, la sua contabilizzazione o la sua estraneità all'attività imponibile.
  • In assenza di una prova analitica, la presunzione derivante dai dati bancari resta efficace e può sostenere la rettifica del reddito dichiarato.
  • La mera disponibilità di documentazione contabile generale o contestazioni astratte sull'accertamento non è normalmente sufficiente: occorre collegare ogni movimento bancario a una specifica operazione non imponibile o già dichiarata.

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