Cassazione Penale, Ordinanza n. 19468/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per il reato di furto in abitazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., lamentando una erronea interpretazione della legge penale. La Corte ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato, perché non specifico: conteneva deduzioni generiche e prive dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali posti a sostegno delle richieste difensive.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la decisione non affronta il merito della sua applicazione, ma presuppone la responsabilità per il reato contestato.
art. 606, lett. e), c.p.p.
il motivo di ricorso è stato qualificato come manifestamente infondato perché generico e non specifico, privo di adeguata allegazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento della censura.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fonda; deduzioni generiche non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La doglianza che si limiti ad affermare un'erronea interpretazione della legge penale, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica la conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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