Cassazione Penale, Ordinanza n. 25947/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 100 di multa per violazioni della disciplina sulle armi. L'unico motivo deduceva, in sostanza, una richiesta di revisione nel merito delle valutazioni di prova e di fatto compiute dal giudice di appello, contestando la ricostruzione della condotta illecita fondata sulla documentazione prodotta dall'imputato, sui suoi comportamenti osservati dagli operanti e sulla sua pregressa dedizione all'attività venatoria, rispetto alla quale era stato poi interdetto. La difesa insisteva quindi sull'ammissibilità dei motivi e sulla necessità di una diversa lettura del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato, preliminarmente, l'intempestività della memoria difensiva depositata successivamente. Nel merito, ha ritenuto che il motivo formulato mirasse soltanto a ottenere una rivalutazione degli elementi materiali e fattuali già esaminati dalla Corte territoriale, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi affermato che il controllo di cassazione sulla motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, dell'assenza di manifesta illogicità e della non emersione di vizi dal testo impugnato o da atti specificamente indicati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
controllo sulla motivazione
Il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, della sua non manifesta illogicità e della non emersione dei vizi dal testo impugnato o da atti specificamente indicati; non consente una revisione del merito.
art. 616 c.p.p.
somma alla Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 4 e 7 l. n. 895/1967
Sono le disposizioni violate poste a base della condanna confermata in appello; dal testo emerge solo che si tratta di reati in materia di armi, senza ulteriore specificazione fattuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una nuova lettura dei fatti, poiché il controllo di legittimità non coincide con un terzo grado di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda soltanto la mancanza, la manifesta illogicità o l'apparenza della motivazione, non già la diversa valutazione delle prove o l'alternativa ricostruzione del fatto.
- Quando il motivo di ricorso si risolve in una mera contestazione del percorso argomentativo del giudice di merito, senza evidenziare specifici vizi logico-giuridici, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esoneri, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25836/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25837/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25838/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25839/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25840/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25842/2026 del 10/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →