Cassazione Penale, Sentenza n. 22528/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 08/11/2023 del Tribunale del riesame di Palermo con due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta erronea valutazione degli elementi indiziari a suo carico (si contestano l'uso prevalente di intercettazioni tra terze persone, l'assenza di prove di contatti diretti tra il ricorrente e gli esecutori materiali, l'erronea interpretazione di conversazioni in cui il riferimento a "Giuseppe" sarebbe ad altri e la non scientificità di messaggi estrapolati con il sistema "scrambled"); 2) vizio di motivazione e inosservanza della legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (si contesta che il Tribunale abbia confermato il pericolo di reiterazione basandosi soltanto sui precedenti penali, senza valutare l'attenuazione delle esigenze cautelari dopo l'esclusione del pericolo di inquinamento probatorio, e senza indicare perché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbero inidonei).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza non solo sulle intercettazioni ma anche su elementi di contorno (uso del soprannome, numerosi contatti dall'utenza intestata alla moglie non giustificati) e che la motivazione non è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Sulla misura cautelare la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del pericolo di reiterazione desunta dalla personalità del ricorrente e dalla gravitaà dei fatti; la doglianza sulla proporzionalità è divenuta in parte priva di interesse poiché la misura più grave era stata già attenuata, con applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal 30/01/2024. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
comma 1, lett. a) e lett. c)
lett. a) (pericolo di inquinamento probatorio): il Tribunale ha escluso tale esigenza; lett. c) (pericolo di reiterazione): il Tribunale ha invece ritenuto sussistente tale esigenza sulla base della personalità e dei precedenti del ricorrente
art. 606 cod. proc. pen.
norma richiamata dal ricorrente per censurare vizio di motivazione e violazione di legge nella motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte richiama i limiti di deducibilità delle censure di motivazione in Cassazione
Sentenza Sezioni Unite
n. 11 del 23/02/2000 (Audino)
principio secondo cui la Cassazione, nel giudizio sulle misure cautelari, verifica che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto
Giurisprudenza di legittimità richiamata
tra le altre: Sez.2 n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli); Sez.1 n. 30416 del 25/09/2020; Sez.2 n. 11509 del 14/12/2016; Sez.2 n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna); Sez.6 n. 13809 del 17/03/2015
richiamati i paletti giurisprudenziali che limitano la sindacabilità in Cassazione delle valutazioni di merito sugli elementi probatori: non sono ammissibili doglianze che chiedano una diversa rivalutazione degli indizi se non quando la motivazione sia del tutto mancante, manifesta illogica o contraddittoria
Massime di principio
- In sede di riesame delle misure cautelari la Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei meriti probatori: può censurare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione
- L'esclusione di un'esigenza cautelare (es. pericolo di inquinamento probatorio) non esclude automaticamente altre esigenze; il giudice può ben motivare la custodia anche sulla base del pericolo di reiterazione, desumendolo dalla personalità, dai precedenti e dalla capacità di reclutare complici
- Prove indirette e circostanze (uso di soprannomi, ripetuti contatti da utenze riconducibili al nucleo familiare, rapporti di conoscenza) possono integrare, se adeguatamente motivate, il quadro indiziario sufficiente per misure cautelari
- La misura cautelare deve rispettare il principio di proporzionalità, ma la sua adeguatezza va valutata concretamente; se successivamente la misura è attenuata (es. arresti domiciliari con braccialetto), la questione sulla misura più grave può perdere interesse
- Critiche tecniche all'uso di strumenti probatori (es. "scrambled" nei messaggi) possono essere rilevanti, ma devono dimostrare la manifesta illogicità della ricostruzione; altrimenti la valutazione resta affidata al giudice di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22289/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22290/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22291/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22293/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2024 del 04/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →