Sentenza n. 117/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento 1) del provvedimento del funzionario responsabile in data 26/8/2019, notificato in data 29/8/2019, avente ad oggetto “Presa d’atto circa il superamento delle disposizioni di cui alla deliberazione c.a. n. 4 del 27/3/2018, avente ad oggetto indicazioni operative per dare attuazione e prosecuzione alle attività produttive nell’area PIP Valcalda in loc. Molinetto, preliminare alla decadenza di validità del PIP; 2) per quanto di ragione, del provvedimento del Segretario Comunale 8/10/2019 di rigetto dell’istanza di autotutela; 3) del provvedimento del funzionario responsabile 27/12/2018; 4) di ogni altro provvedimento, anche non noto, incisivo sulla situazione giuridica dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione del 26 agosto 2019 di accertamento dell’inadempienza dei proponenti e di superamento degli effetti della deliberazione consiliare n. 4/2018, nonché successivo rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, assegnatari di lotti compresi nel Piano per Insediamenti Produttivi “Valcalda”, hanno impugnato la determinazione comunale che aveva dichiarato superati gli effetti della deliberazione consiliare n. 4/2018 e accertato la loro inadempienza, impedendo la prosecuzione del percorso attuativo e convenzionale relativo all’acquisto dei lotti, al completamento delle urbanizzazioni e alla definizione dell’esposizione debitoria verso l’istituto finanziatore. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 42 e 107 TUEL, il principio del contrarius actus, l’incompetenza relativa, la falsità dei presupposti e lo sviamento, sostenendo che soltanto il Consiglio comunale, autore della deliberazione n. 4/2018, avrebbe potuto superarne gli effetti. Con il secondo motivo hanno contestato la falsità del presupposto, il travisamento e l’illogicità, affermando che la condizione sospensiva o comunque il presupposto relativo alla definizione del debito bancario si sarebbe verificato entro il 29 luglio 2019, con il versamento dell’ultima quota del prezzo. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, sostenendo che il Comune non avrebbe adeguatamente ponderato gli interessi coinvolti e le conseguenze della rinuncia al percorso concordato. Il Comune ha eccepito la natura meramente gestionale e ricognitiva della determinazione, nonché l’improcedibilità per acquiescenza in ragione di una successiva deliberazione di Giunta che aveva avviato l’alienazione dei beni ex PIP.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto la natura provvedimentale e l’impugnabilità della determinazione del 26 agosto 2019, poiché essa non si limitava a una presa d’atto, ma accertava l’inadempienza dei proponenti e dichiarava il superamento degli effetti della deliberazione consiliare, incidendo immediatamente sulla loro posizione giuridica mediante l’esclusione dalla prosecuzione del percorso convenzionale. Ha inoltre escluso l’improcedibilità per acquiescenza: la mera adozione di atti amministrativi successivi non dimostra, di per sé, l’accettazione del provvedimento impugnato, soprattutto quando permane l’interesse alla sua rimozione quale presupposto della nuova linea amministrativa. Nel merito, ha respinto il primo motivo rilevando che la deliberazione consiliare n. 4/2018 aveva demandato alla Giunta e alla dirigenza la predisposizione, approvazione e sottoscrizione degli atti attuativi e convenzionali. L’accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per la prosecuzione della fase attuativa costituiva pertanto attività gestionale rientrante nella competenza dirigenziale ex art. 107 TUEL, e non ritiro o revoca della deliberazione consiliare soggetto al principio del contrarius actus. Ha respinto anche il secondo motivo: la deliberazione non conteneva nella parte dispositiva un’espressa condizione sospensiva relativa alla definizione del debito; comunque, ove tale definizione fosse stata considerata presupposto necessario per la prosecuzione, spettava ai proponenti provarne l’effettivo avveramento. Tale prova non è stata fornita mediante documentazione definitiva e datata attestante l’integrale estinzione dell’esposizione e la cancellazione delle ipoteche entro il 29 luglio 2019, mentre dagli atti risultava la permanenza delle iscrizioni ipotecarie sino all’inizio del 2021. Il TAR ha inoltre rilevato che le ipoteche risultavano iscritte sui lotti PIP senza previa autorizzazione dell’Ente. Ha infine respinto le censure relative a motivazione, istruttoria e proporzionalità. Sebbene concisa, la motivazione indicava la ragione ostativa decisiva, ossia il mancato avveramento del presupposto relativo all’estinzione della posizione debitoria. L’Amministrazione aveva valorizzato dati oggettivi e non era tenuta a proseguire l’iter in assenza di un requisito essenziale per la regolarità giuridico-amministrativa dell’operazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. 267/2000
La disposizione individua le competenze del Consiglio comunale; nel caso concreto, tuttavia, il TAR ha ritenuto che non spettasse al Consiglio adottare l’atto impugnato, poiché esso riguardava la fase gestionale e attuativa della precedente deliberazione.
art. 107 d.lgs. 267/2000
La competenza dirigenziale comprende l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento attuativo, quando l’atto non incide sulla validità o sull’efficacia della deliberazione consiliare ma definisce negativamente la fase gestionale.
art. 3 l. 241/1990
Una motivazione concisa è sufficiente quando individua chiaramente la ragione decisiva del diniego o della mancata prosecuzione dell’iter, nella specie il mancato avveramento del presupposto relativo all’estinzione del debito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La sentenza dà atto della trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non enuncia una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Quando una deliberazione consiliare demanda agli organi esecutivi e alla dirigenza la predisposizione degli atti attuativi, l’accertamento della mancanza dei presupposti per la prosecuzione dell’iter costituisce attività gestionale dirigenziale e non ritiro o revoca della deliberazione originaria; non trova quindi applicazione il principio del contrarius actus.
- Un atto denominato o qualificato come mera presa d’atto è impugnabile quando contiene un accertamento di inadempienza e una decisione di superamento degli effetti di un precedente atto, producendo un’incidenza immediata e concreta sulla posizione giuridica del destinatario.
- La mera adozione di atti amministrativi successivi e consequenziali non integra, di per sé, acquiescenza al provvedimento impugnato né determina la sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente conserva l’interesse alla rimozione dell’atto quale presupposto della successiva azione amministrativa.
- Chi invoca l’avveramento di una condizione o di un presupposto necessario per la prosecuzione di un procedimento attuativo deve fornire una prova documentale definitiva e riferibile al termine rilevante; la persistenza di iscrizioni ipotecarie oltre tale termine è elemento contrario alla dimostrazione dell’avvenuta definizione dell’esposizione debitoria.
- La motivazione del provvedimento è sufficiente quando, anche in forma concisa, individua la ragione decisiva che impedisce la prosecuzione dell’operazione; non sussiste difetto di istruttoria o violazione della proporzionalità quando l’amministrazione fonda la decisione su dati oggettivi incompatibili con la stipulazione degli atti attuativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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