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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 234/2023 in data 4 maggio 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 234/2023, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della pronuncia, nonostante la sua notificazione all’Amministrazione e il passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni statali risultava inoltre decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti per l’esecuzione in sede amministrativa del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza, compiendo gli adempimenti necessari a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente o altro equipollente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato, anche quando il provvedimento da eseguire è una sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione effettiva degli obblighi derivanti dal giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giudiziario abilita il ricorso all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • La notificazione della sentenza all’indirizzo PEC istituzionale idoneo dell’Amministrazione, unitamente alla certificazione del suo passaggio in giudicato, consente di ritenere integrati i presupposti per il giudizio di ottemperanza quando l’obbligo giudiziale sia rimasto ineseguito.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso per l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale può essere proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta destinato a subentrare nell’attività amministrativa allo scadere infruttuoso del termine.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione inadempiente, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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