Cassazione Penale, Sentenza n. 37091/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena (3 anni di reclusione e 12.000 euro di multa) applicata con patteggiamento del 23.9.2008; il ricorrente deduceva che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4-bis D.L. 30.12.2005, n. 272), dovesse applicarsi una disciplina più favorevole nella determinazione della pena. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza di patteggiamento era stata formulata sotto la vigenza della norma poi dichiarata incostituzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole risultante dalla sentenza costituzionale n. 32/2014 è possibile solo se il fatto per cui è stata applicata la pena è stato commesso durante la vigenza della norma poi dichiarata incostituzionale. Nel caso di specie il fatto è avvenuto l'11 marzo 2005, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4-bis (30.12.2005), per cui la pronuncia di incostituzionalità non incide sul trattamento sanzionatorio applicato con il patteggiamento. La Corte ha inoltre osservato che, anche se le parti avessero considerato i limiti edittali introdotti dall'art. 4-bis, la pena concretamente inflitta rientrava comunque nei limiti previgenti e quindi non era illegale; eventuali vizi nella commisurazione del trattamento sanzionatorio dovevano essere dedotti in sede di cognizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte ha richiamato la formulazione dell'art. 73 vigente al momento del fatto (ante art. 4-bis), con limiti edittali differenziati a seconda delle tabelle; la pena applicata con il patteggiamento è stata ritenuta conforme a quei limiti.
art. 4-bis del D.L. 30.12.2005, n. 272 (poi dichiarato incostituzionale)
La norma aveva unificato la cornice edittale (da 6 a 20 anni e relative multe) per tutte le sostanze; la Corte dà atto che la successiva declaratoria di incostituzionalità (sent. n. 32/2014) ha fatto tornare applicabile l'art. 73 nella formulazione precedente. Tuttavia, la sua applicazione a favore dell'imputato è possibile solo se il fatto è stato commesso durante la vigenza dell'art. 4-bis.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4-bis; la Corte di legittimità ha precisato che quella pronuncia fa tornare in vigore la previgente formulazione dell'art. 73, ma non ha effetto retroattivo utile quando il fatto è anteriore alla vigenza della norma impugnata.
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate in relazione al rito del patteggiamento con cui fu concordata la pena nel 2008; la sentenza di patteggiamento è il titolo dell'esecuzione.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure infondate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022 (Miraglia)
Richiamata per affermare che pena "illegale" è solo quella non prevista dall'ordinamento o eccedente/infima rispetto ai limiti edittali; errori originari nella commisurazione non equivalgono automaticamente a pena illegale.
Massime di principio
- La rideterminazione della pena in esecuzione sulla base di una disciplina più favorevole conseguente a declaratoria di incostituzionalità è ammissibile solo se il fatto è stato commesso durante la vigenza della norma poi annullata.
- Se la pena concretamente inflitta rientra nei limiti edittali previsti dalla legge vigente al momento del fatto, non sussiste pena illegale nemmeno se nel procedimento si è fatto riferimento a limiti successivi; eventuali vizi devono essere fatti valere in sede di cognizione.
- Errori "originari" delle parti nella scelta dei parametri di commisurazione (es.: richiamo a limiti di una norma successiva) non producono di per sé l'illegittimità della pena, salvo che la pena sia contra o extra legem.
- Le questioni relative alla successione delle leggi penali nel tempo richiedono un'analisi puntuale della data del fatto: è essa il criterio decisivo per l'applicabilità della disciplina più favorevole risultante da una pronuncia di illegittimità costituzionale.
- In sede di cassazione amministrativa l'omesso confronto con la motivazione del giudice dell'esecuzione e la genericità delle censure possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36998/2024 del 07/10/2024
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36999/2024 del 07/10/2024
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37000/2024 del 07/10/2024
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37001/2024 del 07/10/2024
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37002/2024 del 07/10/2024
- Sentenza penale · 7 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37034/2024 del 07/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →