Sentenza del 16/03/2016 n. 1367 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notificazione - Notifica a mezzo posta - Utilizzo del servizio postale universale prestato da Ente Poste - Notifica con agenzia privata - Prova della conoscenza dell'atto - Inesistenza della notificazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza o comunque l'inidoneità della notificazione della cartella, poiché eseguita mediante un'agenzia privata anziché tramite il servizio postale universale di Poste Italiane. Secondo il ricorrente, il riferimento legislativo alla raccomandata con avviso di ricevimento presuppone l'utilizzo del servizio postale pubblico, cui è riconosciuta una funzione probatoria privilegiata sulla data di spedizione e di consegna.
La decisione
La contestazione è stata accolta. La notificazione effettuata tramite agenzia privata non è stata ritenuta idonea a perfezionare il procedimento notificatorio, anche se il destinatario avesse avuto conoscenza di fatto dell'atto. La riserva a Poste Italiane è stata ritenuta giustificata dalla funzione pubblica e probatoria del servizio postale universale, applicabile anche agli atti amministrativi e impositivi. Ne consegue l'inesistenza della notificazione della cartella.
Norme richiamate
Art. 17 del d.lgs. n. 546/1992
La disciplina delle notificazioni nel processo tributario deve essere applicata secondo modalità idonee a garantire la certezza della spedizione e della consegna dell'atto.
Art. 1 della legge n. 890/1982
Quando la legge prescrive la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riferimento è al servizio postale universale fornito da Poste Italiane, non al servizio di un'agenzia privata.
Massime di principio
- La notificazione di atti impositivi o amministrativi mediante raccomandata con avviso di ricevimento deve essere eseguita tramite il servizio postale universale, salvo una diversa e specifica previsione normativa.
- L'utilizzo di un'agenzia privata di recapito non garantisce la funzione pubblica di attestazione privilegiata della data di spedizione e consegna e può determinare l'inesistenza della notificazione.
- La conoscenza di fatto dell'atto da parte del destinatario non sana necessariamente l'inesistenza della notificazione, distinta dalla semplice nullità.
- Nelle contestazioni sulla notifica occorre verificare il soggetto che ha materialmente effettuato il recapito, la base normativa della procedura e l'esistenza di una prova pubblica e certa delle date di invio e consegna.
- Il principio è applicabile, in linea generale, agli atti amministrativi e tributari per i quali la legge richiede la raccomandata con avviso di ricevimento, in coerenza con la funzione probatoria di ordine pubblico del servizio postale universale.
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