Sentenza n. 295/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento al giudicato costituito dalla sentenza n. 14/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Pulini, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1428/2023, pubblicata in data 09/01/2025, notificata in data 15/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'integrale esecuzione della sentenza e l'oggettivo soddisfacimento della pretesa hanno fatto venire meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Le spese di giudizio sono state compensate, in conformità alla richiesta della ricorrente. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.
Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, n. 14/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, n. 14/2025. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha riferito di avere integralmente eseguito il titolo esecutivo mediante l'accreditamento sul borsellino elettronico della ricorrente della somma spettante e il pagamento delle spese legali. La ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale fatto valere, con il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione, con pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'esecuzione del giudicato elimina integralmente l'interesse e il contrasto tra le parti, il giudice non deve adottare ulteriori misure di ottemperanza e può definire il giudizio dichiarando la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche sulla base della concorde posizione delle parti circa l'avvenuta integrale esecuzione del titolo, con compensazione delle spese se ritenuta appropriata dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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