Sentenza n. 1484/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. P-MI/L/Q/2025/106443 del 13 novembre 2025, del preavviso ex art. 10-bis del 23 ottobre 2025, del richiamo al parere questorile nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, unitamente al preavviso di rigetto e al richiamo al parere questorile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 13 novembre 2025, il preavviso adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il richiamo al parere questorile e gli atti presupposti, connessi o consequenziali. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha riesaminato il provvedimento impugnato con un nuovo atto del 5 febbraio 2026. Il ricorrente non ha impugnato tale nuovo provvedimento.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il riesame amministrativo ha fatto cessare gli effetti del provvedimento originariamente impugnato; pertanto, anche un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per il ricorrente, che non aveva impugnato il nuovo provvedimento. La decisione non contiene una valutazione nel merito dei vizi dedotti. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, una volta verificata la sussistenza dei relativi presupposti e dato avviso alle parti.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; il giudice non ne esamina nel merito la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione riesamina il provvedimento impugnato, facendone cessare gli effetti, e l'eventuale accoglimento della domanda non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- Il nuovo provvedimento adottato dall'amministrazione in sede di riesame non è automaticamente oggetto del giudizio originario; se il ricorrente intende contestarne la legittimità deve impugnarlo, secondo le modalità processuali applicabili.
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