Cassazione Penale, Sentenza n. 1845/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per tentata violenza privata (capo D) e lesioni volontarie (capo E). I motivi principali: (i) vizio di notifica per le udienze di appello, deducendo errata applicazione dell'art. 83, comma 14, DL 18/2020; (ii) censura della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e carenza probatoria; (iii) mancata considerazione di specifiche deposizioni (testimonianza di Raffaele Conte) e di elementi probatori che avrebbero potuto ridurre il contributo causale degli imputati rispetto alle lesioni contestate; (iv) contestazione relativa alla dinamica contestata nel capo D, in particolare riguardo al peso e alle dimensioni dell'automezzo e alla segmentazione della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che: la remissione di querela estingue il reato di lesioni volontarie (capo E), con conseguente annullamento senza rinvio di quella parte della sentenza; il reato di tentata violenza privata (art. 610 c.p. in relazione all'art. 56 c.p.) è procedibile d'ufficio e quindi non estinto, pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per tale reato e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla pena; i restanti motivi di impugnazione sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati (in particolare il motivo sulle notifiche è stato ritenuto infondato, il motivo sulla valutazione della persona offesa inammissibile per mancanza di correlazione con la motivazione, e le censure che frammentavano artificiosamente la condotta sono state ritenute inammissibili).
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
richiesta di discussione orale ex norma emergenziale ammessa; norma citata come fondamento della richiesta di discussione orale
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 14
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 14, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27
la Corte interpreta il comma 14 come disciplina speciale delle comunicazioni e notificazioni nel periodo emergenziale applicabile senza la limitazione sostenuta dai ricorrenti; non è riservata solo all'imputato già rappresentato dal difensore
disposizioni per il processo penale (disp. att. cod. proc. pen.), art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
limita l'estensione dei motivi di ricorso consentiti in cassazione, rispetto ai limiti procedurali indicati
codice penale, art. 56
richiamato per qualificare il reato come tentativo (norma sull'imputabilità dell'azione tentata)
codice penale, art. 610
reato di violenza privata; la Corte conferma che tale reato è procedibile d'ufficio e quindi non è estinto dalla remissione di querela
articoli del codice di procedura penale relativi a notifiche (artt. 601, 178, 179 c.p.p.)
artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen.
i ricorrenti hanno invocato inosservanza di tali norme ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura alla luce della disciplina speciale emergenziale richiamata
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato perseguibile a querela (ad es. lesioni personali aggravate dalla querela) e in Cassazione può determinare l'annullamento senza rinvio della parte di sentenza relativa a quel reato.
- I reati procedibili d'ufficio (es. violenza privata) non sono estinti dalla remissione della querela e la causa di estinzione non produce effetti su tali reati.
- Le norme emergenziali sulle notifiche e comunicazioni (art. 83 DL 18/2020 e commi correlati) devono essere interpretate complessivamente; non basta invocare una generica violazione formale delle notifiche se la disciplina speciale prevede modalità diverse nel periodo emergenziale.
- Per censurare la valutazione delle prove in Cassazione è necessaria una puntuale correlazione tra quanto contestato e la motivazione della decisione impugnata; argomentazioni generiche o non confrontate con i passaggi motivazionali rendono il motivo inammissibile.
- È rischioso per il ricorrente frammentare artificialmente la condotta contestata: attaccare isolatamente un primo segmento della condotta senza valutare la globalità del fatto può essere dichiarato inammissibile per questioni di merito e per incoerenza motivazionale.
- Se la Corte di cassazione annulla solo la determinazione della pena per una parte del fatto, può disporre il rinvio ad altro giudice di appello competente per il nuovo giudizio sulla sanzione.
- Quando si impugna è utile indicare chiaramente quale beneficio concreto si chiede (es. annullamento senza rinvio, annullamento con rinvio, revisione del trattamento sanzionatorio) e documentare specificamente i punti della motivazione che si ritengono errati.
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