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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24797/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva rigettato l’appello contro il diniego del ricorso avverso un avviso di accertamento relativo all’IMU 2016. Nei precedenti gradi era stato ritenuto sussistente l’obbligo tributario in capo alla società, quale incorporante della società risultante intestataria catastale degli immobili, in applicazione della continuità dei rapporti giuridici prevista dall’art. 2504-bis c.c. La contribuente aveva sostenuto che gli immobili fossero rimasti di proprietà dell’ente locale, poiché erano stati oggetto di espropriazione poi annullata e non erano stati retrocessi, richiamando una sentenza del Tribunale passata in giudicato. Con l’unico motivo di ricorso ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di tale circostanza in relazione all’art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, deducendo che la mancata riconsegna dei cespiti dimostrasse l’assenza della proprietà e del possesso in capo alla contribuente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per il limite della cosiddetta doppia conforme.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado quanto alle ragioni di fatto, salvo che il ricorrente indichi specificamente nel ricorso le ragioni di fatto diverse poste a fondamento delle due decisioni e dimostri tale diversità. La contribuente non aveva assolto questo onere, limitandosi a esporre i contenuti delle pronunce di merito e tentando di prospettare solo successivamente una diversità delle rationes decidendi nella memoria relativa alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza d’appello aveva confermato espressamente la decisione di primo grado sia quanto alla soggettività passiva derivante dall’incorporazione della società catastalmente intestataria, sia quanto alla mancata prova dell’erroneità delle risultanze catastali, aggiungendo soltanto argomenti di rafforzamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis c.c.

    principio di continuità dei rapporti giuridici nella fusione per incorporazione

    La società incorporante subentra nei rapporti giuridici e negli obblighi facenti capo alla società incorporata; nei gradi di merito tale principio è stato applicato anche agli obblighi tributari collegati agli immobili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo è configurabile soltanto per l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; la censura è comunque preclusa in presenza di doppia conforme se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    limite della cosiddetta doppia conforme

    Quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado quanto alle ragioni di fatto, non è proponibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la preclusione opera anche se il giudice d’appello aggiunge argomenti ulteriori di precisazione o rafforzamento.

  • art. 54, commi 2 e 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d’appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012; riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La disciplina ha delimitato l’ambito del controllo di legittimità sull’omesso esame e ha previsto la preclusione derivante dalla doppia conforme nei giudizi interessati.

  • art. 35, comma 5, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. n. 197/2022

    mantenimento della disciplina della doppia conforme per i giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023

    La disciplina transitoria mantiene applicabile il limite della doppia conforme ai giudizi cui si riferisce.

  • art. 1, comma 743, L. n. 160/2019

    disposizione richiamata dalla ricorrente in relazione all’obbligazione IMU

    La norma è stata invocata dalla contribuente a sostegno della censura relativa alla titolarità degli immobili e alla soggettività passiva IMU, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    opposizione alla proposta di definizione accelerata e richiesta di decisione

    La prospettazione della diversità delle rationes decidendi formulata per la prima volta nella fase successiva alla proposta non può sanare il vizio genetico del ricorso per cassazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    ulteriore somma di 4.305,00 euro in favore della controricorrente

    La ricorrente è stata condannata al pagamento dell’ulteriore somma prevista per la responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende

    La Corte ha disposto il pagamento della somma prevista dalla norma a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme, il ricorso per cassazione non può denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e di quella d’appello e dimostri che esse sono effettivamente diverse.
  • La mera esposizione dei contenuti delle sentenze di primo e secondo grado non assolve l’onere di allegare la diversità delle rationes decidendi richiesto per superare la preclusione della doppia conforme.
  • La doppia conforme ricorre anche quando il giudice d’appello conferma espressamente la decisione di primo grado e aggiunge ulteriori argomenti diretti soltanto a rafforzare o precisare la medesima statuizione.
  • La carenza originaria del ricorso per cassazione consistente nella mancata deduzione della diversità delle ragioni di fatto non può essere sanata mediante una prospettazione formulata per la prima volta nella memoria o nella fase successiva alla proposta di definizione accelerata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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