Cassazione Penale, Sentenza n. 34739/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa ai periodi 6/8/2013-7/12/2013 e 1/1/2023-10/3/2023. Il rigetto si fondava su precedenti denunce (10/3/2016 per narcotraffico e 10/10/2017 per spendita/introduzione di moneta falsificata) e sulla condizione di irreperibilità dopo l'ordine di carcerazione del 5/2/2021; il Tribunale ritenne non spettante anche la liberazione anticipata speciale (d.l. 23/12/2013, n. 146) avendo il detenuto commesso, dopo il primo periodo, un grave delitto di natura associativa. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge, lamentando tra l'altro valutazioni contraddittorie circa la partecipazione alla rieducazione (che, a suo avviso, risultava positiva in precedenti provvedimenti di concessione) e omissione di motivazione per la porzione del semestre 2023; inoltre indicava come rilevante il decorso del termine di pena (fine pena 19/12/2023). Il Procuratore generale chiese l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione. Ha ritenuto che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p. deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione; dal consulto dell'archivio risulta che il ricorrente ha espinto la pena ed è stato rimesso in libertà il 19/12/2023 per causale "uscita per scarcerazione", sicché l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto produrre effetti favorevoli concreti. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non ha irrogato la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce l'interesse come condizione di proponibilità dell'impugnazione; la Corte ha interpretato che l'interesse deve mirare a rimuovere uno svantaggio processuale e a conseguire una decisione più vantaggiosa, e deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione.
d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (liberazione anticipata speciale)
La misura speciale può essere esclusa se il detenuto ha commesso successivamente un grave delitto di natura associativa; il Tribunale ha ritenuto sussistere tale motivo ostativo.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata: la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso; utilizzato per affermare che il semplice credito di pena derivante da una futura positiva delibazione non fonda interesse se l'espiazione è già avvenuta.
Massime di principio
- L'interesse a proporre impugnazione deve esistere sia al momento del deposito del ricorso sia al momento della decisione: se il ricorrente viene scarcerato per espiazione della pena prima della decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Per ottenere la declaratoria di libertà anticipata (ordinaria o speciale) occorre che l'eventuale effetto favorevole si traduca in un vantaggio concreto e attuale durante la fase esecutiva; crediti di pena teorici o ipotetici non sono sufficienti se l'espiazione è già intervenuta.
- Nelle impugnazioni contro dinieghi di liberazione anticipata è importante provare concretamente l'effettiva partecipazione e il profitto alle attività rieducative, e il giudice deve motivare specificamente in relazione ai periodi contestati (soprattutto se ricadenti in anni o semestri distinti).
- La ricorrenza di precedenti provvedimenti favorevoli per semestri diversi non impedisce di per sé la valutazione negativa su altri periodi: il giudice deve comunque motivare la diversa valutazione con riferimento a fatti nuovi o a condotte successive.
- Quando si contesta il diniego della liberazione anticipata speciale ex d.l. 146/2013, la presenza di reati gravi successivi (in particolare delitti associativi) è motivo ostativo rilevante e va concretamente valutata e motivata.
- In casi simili, se il ricorrente è ancora ristretto e vuole preservare l'interesse all'impugnazione, è strategico valutare i tempi processuali e, se possibile, accelerare l'azione cautelare o l'appello per evitare la perdita dell'interesse in caso di scarcerazione per fine pena.
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