Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15199/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società in liquidazione un avviso di accertamento IRES per l'anno 2011, applicando la disciplina antielusiva delle società di comodo di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994 e rideterminando il reddito d'impresa sulla base del test di operatività. La società aveva impugnato l'atto ottenendo accoglimento in primo grado e rigetto dell'appello in secondo grado, sul rilievo che l'Ufficio aveva trascurato la concreta operatività aziendale e le specifiche ragioni oggettive che avevano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi. In cassazione l'ente riscossore deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 30, commi 4-bis e 4-ter, legge n. 724 del 1994, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la presunzione di non operatività poteva essere superata solo mediante prova di oggettive situazioni impeditive del conseguimento della soglia di ricavi e che la sentenza di merito avesse erroneamente disatteso tali regole.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fondava, né forniva il necessario riferimento alla loro collocazione nei gradi di merito, in violazione dell'art. 366 c.p.c. Inoltre ha osservato che la doglianza, pur formalmente rubricata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dalla CTR, che aveva già ritenuto esistente una situazione oggettiva impeditiva del raggiungimento dei ricavi minimi. Nessuna pronuncia sulle spese, perché la contribuente non si è costituita. È stata altresì esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    La presunzione di non operatività delle società di comodo può essere superata dal contribuente solo mediante la prova di oggettive situazioni impeditive del raggiungimento della soglia minima di ricavi.

  • art. 2697 c.c.

    La censura richiamava l'onere della prova a carico del contribuente per vincere la presunzione legale di non operatività.

  • art. 366, primo comma, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, nonché dei dati necessari a individuarne la collocazione nei gradi di merito, a pena di inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo era formalmente proposto come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà tendeva a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il nuovo e più rigoroso onere di specifica indicazione e illustrazione degli atti e documenti richiamati non era applicabile al giudizio, essendo limitato ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    La norma delimita temporalmente l'applicazione delle modifiche processuali introdotte dalla riforma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che denunci violazione di legge deve comunque rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, con chiara individuazione della loro sede processuale; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare un motivo di legittimità in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove: la Corte di cassazione non può rivalutare il quadro istruttorio né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • In materia di società di comodo, la presunzione legale di non operatività può essere vinta solo dimostrando circostanze oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi richiesti dalla disciplina antielusiva.
  • La deduzione dell'esistenza di oggettivi impedimenti all'operatività aziendale costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.