Sentenza n. 113/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 38/2024 del 25/04/2024 del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, nel procedimento n. 131/2024 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza al decreto ingiuntivo n. 38/2024 del Tribunale di Larino, dichiarato esecutivo, relativo al pagamento di somme dovute a titolo di rideterminazione del fondo di risultato e spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori procedenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, quali eredi del creditore originario, hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 38/2024 del Tribunale di Larino, emesso nei confronti della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise e divenuto esecutivo con decreto n. 1586/2024. Il titolo ingiungeva il pagamento di € 3.018,23 in favore di una ricorrente e di € 3.018,31 in favore di ciascuno degli altri due ricorrenti, oltre interessi dal 31 dicembre 2005 fino al soddisfo nei limiti di legge e spese della procedura monitoria. L’amministrazione, nonostante le notifiche del decreto e le diffide, non aveva adempiuto. Il ricorso deduceva quindi l’inadempimento dell’amministrazione a un obbligo risultante da un titolo giudiziale esecutivo e chiedeva l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché il decreto ingiuntivo era stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e costituiva titolo equiparato a una sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. È stato inoltre verificato il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC istituzionale dell’amministrazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l’amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’integrale adempimento. Il TAR ha ordinato al Direttore Generale dell’A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di pagare gli importi indicati nel decreto ingiuntivo, inclusi interessi e spese, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato, senza compenso, un commissario ad acta individuato nel Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., con facoltà di delega e termine di ulteriori 60 giorni per l’esecuzione, previa istanza degli interessati. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, in considerazione della nomina del commissario ad acta, con riserva di nuova valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese del giudizio, pari a € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disposizione richiamata nel provvedimento.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e valutare l’applicazione della penalità di mora.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
“altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario”
Consente l’ottemperanza anche per provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
art. 647 c.p.c.
Norma richiamata per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La dichiarazione di esecutorietà rende il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Norma richiamata per il termine dilatorio.
Il decorso del termine dilatorio dalla notifica del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Norma richiamata per la penalità di mora.
La penalità di mora può essere valutata quale misura di coercizione indiretta, ma nel caso concreto non è stata riconosciuta allo stato, salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. è equiparato a una sentenza passata in giudicato e può fondare il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’azione di ottemperanza contro un’amministrazione debitrice è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risulti l’integrale adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento a un obbligo di pagamento risultante dal titolo esecutivo, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando il giudice abbia già predisposto la nomina di un commissario ad acta per fronteggiare l’eventuale persistente inottemperanza; la misura può essere rivalutata successivamente in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
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