Cassazione Penale, Sentenza n. 33583/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per più reati: 1) deduce l'estinzione del reato di tentato furto aggravato (capo 1) per remissione di querela intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione; 2) censura la dichiarazione di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale (capo 2), sostenendo che si sia trattato di mera resistenza passiva e denunciando violazione del diritto al controesame (art. 111 Cost., art. 6 CEDU) per l'uso in udienza di dichiarazioni de relato; 3) contesta la quantificazione della pena (violazione del divieto di reformatio in peius, mancata concessione delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva e illogicità motivazionale in relazione alla rideterminazione della pena dopo l'assoluzione per ricettazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'estinzione del reato di tentato furto aggravato (capo 1) per remissione di querela: ha annullato senza rinvio la sentenza per quel reato. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo relativo alla determinazione della pena per le restanti imputazioni, censurando la carenza motivazionale nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio (mancata applicazione esplicita dei criteri di cui all'art. 133 c.p., contraddittorietà con la precedente valutazione sull'originario reato ritenuto più grave). Per questi profili ha annullato con rinvio la decisione limitatamente al residuo trattamento sanzionatorio (ovvero ha disposto la rinnovazione della valutazione su pena, attenuanti generiche e recidiva). Ha invece respinto il motivo relativo alla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, confermando la condanna per quel reato e gli esiti della Corte d'appello in ordine all'accertamento della dinamica (la condotta integra resistenza attiva non meramente passiva). Confermata altresì, per quanto riferito, l'assoluzione per ricettazione decisa dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riguarda il concorso di persone nel reato; citato per inquadrare il concorso di fattispecie nel capo 1.
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo; usato per qualificare il tentato furto aggravato (capo 1).
art. 624 e art. 625 n. 2 cod. pen.
Norme sul furto e sulle circostanze aggravanti (furto aggravato); la remissione di querela ha estinto il reato così contestato.
art. 337 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al reato contestato al capo 2 (resistenza a pubblico ufficiale); la Corte ha ritenuto che la condotta di divincolarsi abbia formato resistenza attiva secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Consente l'utilizzazione in giudizio delle informazioni riferite da un pubblico ufficiale se il testimone diretto non è stato richiesto per l'esame; la Corte ha ritenuto regolare l'uso delle dichiarazioni de relato in mancanza della richiesta di escussione del testimone diretto.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha censurato la carenza di motivazione rispetto all'applicazione di tali criteri nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo; invocato dal ricorrente in relazione al diritto al contraddittorio e al controesame delle prove testimoniali, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 6 CEDU
Diritto a un equo processo; richiamato insieme all'art. 111 Cost. ma non ritenuto violato nella fattispecie dalla Corte perché la prova de relato è stata ritenuta utilizzabile alla luce dell'art. 195 c.p.p.
art. 597 e art. 605 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione ai vizi di motivazione e alle modalità di impugnazione; utilizzate per inquadrare i gravami dedotti sulla motivazione e sulla quantificazione della pena.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze aggravanti o recidiva comune; richiamata nella censura sulla valutazione della recidiva e del suo fondamento motivazionale.
Massime di principio
- La remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di merito ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione, se documentata e regolarmente accettata, estingue il reato e può essere introdotta in Cassazione; la Corte potrà annullare senza rinvio per quella fattispecie.
- La resistenza a pubblico ufficiale non si limita alla mera opposizione passiva: il tentativo di divincolarsi o l'impiego di forza per sottrarsi all'arresto può integrare il reato. La qualificazione dipende dalla scena fattuale valutata in base alle risultanze probatorie.
- Le dichiarazioni de relato rese in udienza da un pubblico ufficiale possono essere utilizzate se il teste diretto non è stato richiesto per l'esame e valgono i limiti previsti dall'art. 195 c.p.p.; l'assenza di istanza di escussione del testimone diretto giustifica l'utilizzo di tali dichiarazioni.
- La determinazione della pena deve esplicitare l'uso dei criteri previsti dall'art. 133 c.p.; se la pena risultante è di gran lunga superiore alla misura media edittale il giudice deve fornire motivazione dettagliata, altrimenti la decisione può essere annullata e rinviata per rideterminazione.
- Il divieto di reformatio in peius e le regole sulla riformulazione del trattamento sanzionatorio impongono attenzione quando mutano le fattispecie ritenute più gravi in corso di giudizio: la Corte deve evitare argomentazioni contraddittorie (es. fondare l'aumento della pena su circostanze riferite a un reato poi ritenuto insussistente).
- In fase di impugnazione, la parte che deduce violazioni processuali relative al contraddittorio deve indicare specificamente come la mancata escussione del teste abbia pregiudicato il diritto di difesa; argomentazioni generiche risultano destinati a insuccesso.
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