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Sentenza

Sentenza n. 4493/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della deliberazione del consiglio del Municipio Roma I° centro n. 34 del 18/12/2025 prot. CA/246516/2025 avente ad oggetto: “approvazione del piano municipale del commercio su area pubblica” pubblicato sull'albo pretorio di Roma Capitale dal 19/12/2025 al 2/01/2026; - della determinazione dirigenziale del Municipio Roma I° U.O. amministrativa e. q. commercio aree pubbliche c.a.p.), edicole n. rep. ca/3041/2025

Giustizia amministrativa202601773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Municipio Roma I che approva il Piano municipale del commercio su area pubblica e determina la cessazione della concessione relativa al posteggio, nonché determinazione dirigenziale attuativa

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I n. 34 del 18 dicembre 2025, con cui è stato approvato il Piano del Commercio e il posteggio di cui era concessionaria è stato escluso dagli elenchi dei posteggi da sottoporre a future procedure selettive, nonché la determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025, che ha disposto la cessazione al 31 dicembre 2025 delle concessioni non comprese negli elenchi. Roma Capitale ha successivamente comunicato che la postazione non sarebbe stata inserita nelle procedure a evidenza pubblica per sopravvenute valutazioni connesse alla sicurezza degli studenti e del personale scolastico, invitando la ricorrente a presentare un progetto alternativo di ottimizzazione. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro gli atti amministrativi, poiché il Collegio ha definito il giudizio in rito rilevando vizi della procura alle liti. La ricorrente, inoltre, ha rinunciato alla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo che la rinuncia alla domanda cautelare non impedisse tale definizione in assenza delle cause ostative previste dalla legge. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto della procura speciale alle liti. Ai sensi degli artt. 40 c.p.a. e 83 c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a., la procura deve consentire l'immediata riconduzione all'oggetto del ricorso e, nel processo amministrativo telematico, deve essere depositata secondo le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021. Nel caso concreto mancava l'asseverazione, con firma digitale del difensore, della sottoscrizione della procura depositata telematicamente, in violazione del combinato disposto dell'art. 8 del decreto e dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato, senza fondare esclusivamente su ciò la decisione, la genericità della procura. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 11/2025, ha escluso che la carenza della procura speciale potesse essere sanata mediante ratifica o rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché nel processo amministrativo la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve esistere al momento della proposizione. Le spese di lite sono state compensate per giustificate ragioni, in considerazione della decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La rinuncia alla domanda cautelare non impedisce la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che ricorrano le cause ostative previste dalla legge, quali difetto del contraddittorio, incompletezza dell'istruttoria o dichiarazione di voler proporre ulteriori rimedi processuali.

  • art. 40 c.p.a.

    La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo e deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria.

  • art. 39 c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 83 c.p.c., nei limiti della compatibilità con la disciplina del processo amministrativo.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare anche d'ufficio l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    Disciplina le modalità di conferimento della procura speciale e considera apposta in calce anche la procura su documento separato materialmente o informaticamente congiunto all'atto cui si riferisce.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La facoltà di sanatoria mediante ratifica prevista nel processo civile non è applicabile alla carenza della procura speciale nel processo amministrativo, poiché la procura è requisito di ammissibilità del ricorso e deve preesistere alla sua proposizione.

  • art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021

    Stabilisce le modalità di autenticazione, deposito e collegamento telematico della procura alle liti, imponendo al difensore gli adempimenti necessari per la validità della procura depositata.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Quando il difensore deposita telematicamente la copia informatica o per immagine di un atto analogico, deve attestarne la conformità mediante asseverazione; la copia munita dell'attestazione equivale all'originale o alla copia conforme.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005

    Disciplina l'asseverazione della conformità della copia informatica o per immagine all'originale analogico, richiamata dalle norme sul processo amministrativo telematico.

  • sentenza Adunanza Plenaria n. 11/2025

    Per "sottoscrizione" del ricorso, ai sensi e per gli effetti del c.p.a., si intende alternativamente: la sottoscrizione apposta dalla parte che abbia la qualità necessaria per difendersi in proprio; la sottoscrizione da parte del legale già munito di procura speciale conferita nei modi di legge, che deve essere specificamente indicata.

    Fuori dalle ipotesi tassative di sottoscrizione della parte o del difensore già munito di procura speciale, manca un elemento giuridicamente qualificabile come sottoscrizione e il ricorso è inammissibile. La carenza della procura speciale non è sanabile mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c. né mediante rinnovazione successiva.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti è requisito di ammissibilità del ricorso e deve esistere anteriormente alla sua proposizione, con contenuto idoneo a collegarla immediatamente all'oggetto della controversia, alle parti e all'autorità giudiziaria adita.
  • Quando la procura è conferita su supporto cartaceo e depositata telematicamente come copia per immagine, il difensore deve attestare digitalmente la conformità della copia all'originale mediante la prescritta asseverazione; la sua omissione rende il ricorso inammissibile.
  • La disciplina del processo amministrativo non consente di sanare la carenza originaria della procura speciale mediante la ratifica o la rinnovazione prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., perché tale carenza incide su un requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
  • La rinuncia alla domanda cautelare non preclude la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quando non sussistano difetto del contraddittorio, incompletezza dell'istruttoria o dichiarazioni della parte incompatibili con la decisione immediata.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaNullità del provvedimento

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