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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38471/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. volto a correggere un presunto errore materiale della sentenza di legittimità (Sez. 5, n.10870/2024) per omessa risposta al secondo motivo di ricorso: 1) mancata valutazione come "nuova prova" delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pietro Izzo; 2) omissione di valutazione dell'attestazione della Casa circondariale (Novara) sulla presunta impossibilità di incontro tra il ricorrente e il collaboratore Francesco Raimo; 3) asserita errata affermazione secondo cui il collaboratore Martusciello avrebbe indicato anche Aldo Gionta come mandante. I difensori chiedevano che tali elementi fossero ritenuti novità decisive al fine di avviare il giudizio di revisione della condanna per concorso nell'omicidio di Natale Scarpa e reati connessi in materia di armi.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur essendo ammesso in astratto il rimedio ex art. 625-bis per correggere errori di fatto della decisione di legittimità, nel caso di specie non sussiste alcun errore percettivo o materiale: la Corte di legittimità e i giudici di merito avevano già esaminato le doglianze in modo ampio e motivato; le dedotte "nuove" prove sono state valutate e giudicate privi del carattere di novità o di decisività necessario per la revisione (in particolare le dichiarazioni di Izzo e l'attestazione del carcere di Novara sono state ritenute non decisive). La Corte ha inoltre ricordato il limite del rimedio straordinario: non consente una rivalutazione del compendio probatorio già formato né la riproposizione di censure già esaminate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente al condannato di proporre ricorso straordinario per correzione di errore di fatto contenuto nella sentenza di Cassazione che abbia dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso contro la decisione della Corte d'appello; qui la Corte ne dichiara l'inammissibilità perché non sussiste errore di fatto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda la enunciazione dei motivi originari nella sentenza; la Corte ha rilevato che non è contestata la corretta enunciazione ma si lamenta il mancato esame parziale, giudicato infondato.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla responsabilità concorsuale; la Corte ha valutato la questione nel quadro probatorio senza ritenere che vi sia stato un travisamento dei fatti tale da giustificare la revisione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e motivazione manifestamente contraddittoria/insufficiente); richiamate nella ricostruzione dei motivi originari e nella verifica della riproposizione di censure già esaminate.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione di prove documentali rilevanti; la Corte ha considerato che le certificazioni carcerarie e i tabulati invocati non costituiscono novum decisivo e che la mancata acquisizione non è idonea a determinare la revisione del giudicato.

  • art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla qualificazione delle "nuove prove"; la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti non abbiano i requisiti di novità e decisività richiesti per la revisione.

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Riferito al momento procedurale successivo caratterizzato dal contraddittorio nella procedura di revisione; la Corte ha osservato che la Corte di appello non ha anticipato temi decisori spettanti alla fase successiva in misura tale da configurare errore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati nelle memorie difensive (diritto al giusto processo); la Corte ha ritenuto che le garanzie invocate non assorbano la necessità del requisito del novum e non giustifichino la riapertura del giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è uno strumento limitato alla correzione di errori di fatto della decisione di Cassazione e non autorizza una rinnovata valutazione del compendio probatorio già formato.
  • Per ottenere la revisione è necessario allegare elementi veramente nuovi (novum) e decisivi: documenti o dichiarazioni già conosciute o suscettibili di essere acquisite nei precedenti gradi non sono normalmente idonei.
  • Se una questione è già stata esaminata e decisa dalla Corte di legittimità, non può essere riproposta sotto le mutate spoglie del ricorso straordinario per riottenere una diversa valutazione di merito.
  • L'omessa citazione nominale di un dichiarante nella motivazione non è automaticamente vizio se la sostanza della deduzione è stata esaminata e valutata dai giudici; conta la sostanziale risposta alle doglianze.
  • La prova documentale che attesta l'assenza di contatti carcerari può non essere decisiva se sussistono altre modalità di comunicazione ritenute plausibili (es. intermediari, "pizzini", colloqui con familiari) e se i giudici hanno motivato la possibile trasmissione alternativa.
  • L'inammissibilità del ricorso straordinario comporta, di regola, la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

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