Cassazione Penale, Sentenza n. 38471/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. volto a correggere un presunto errore materiale della sentenza di legittimità (Sez. 5, n.10870/2024) per omessa risposta al secondo motivo di ricorso: 1) mancata valutazione come "nuova prova" delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pietro Izzo; 2) omissione di valutazione dell'attestazione della Casa circondariale (Novara) sulla presunta impossibilità di incontro tra il ricorrente e il collaboratore Francesco Raimo; 3) asserita errata affermazione secondo cui il collaboratore Martusciello avrebbe indicato anche Aldo Gionta come mandante. I difensori chiedevano che tali elementi fossero ritenuti novità decisive al fine di avviare il giudizio di revisione della condanna per concorso nell'omicidio di Natale Scarpa e reati connessi in materia di armi.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur essendo ammesso in astratto il rimedio ex art. 625-bis per correggere errori di fatto della decisione di legittimità, nel caso di specie non sussiste alcun errore percettivo o materiale: la Corte di legittimità e i giudici di merito avevano già esaminato le doglianze in modo ampio e motivato; le dedotte "nuove" prove sono state valutate e giudicate privi del carattere di novità o di decisività necessario per la revisione (in particolare le dichiarazioni di Izzo e l'attestazione del carcere di Novara sono state ritenute non decisive). La Corte ha inoltre ricordato il limite del rimedio straordinario: non consente una rivalutazione del compendio probatorio già formato né la riproposizione di censure già esaminate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente al condannato di proporre ricorso straordinario per correzione di errore di fatto contenuto nella sentenza di Cassazione che abbia dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso contro la decisione della Corte d'appello; qui la Corte ne dichiara l'inammissibilità perché non sussiste errore di fatto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda la enunciazione dei motivi originari nella sentenza; la Corte ha rilevato che non è contestata la corretta enunciazione ma si lamenta il mancato esame parziale, giudicato infondato.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nella censura relativa alla responsabilità concorsuale; la Corte ha valutato la questione nel quadro probatorio senza ritenere che vi sia stato un travisamento dei fatti tale da giustificare la revisione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e motivazione manifestamente contraddittoria/insufficiente); richiamate nella ricostruzione dei motivi originari e nella verifica della riproposizione di censure già esaminate.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione di prove documentali rilevanti; la Corte ha considerato che le certificazioni carcerarie e i tabulati invocati non costituiscono novum decisivo e che la mancata acquisizione non è idonea a determinare la revisione del giudicato.
art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla qualificazione delle "nuove prove"; la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti non abbiano i requisiti di novità e decisività richiesti per la revisione.
art. 636 cod. proc. pen.
Riferito al momento procedurale successivo caratterizzato dal contraddittorio nella procedura di revisione; la Corte ha osservato che la Corte di appello non ha anticipato temi decisori spettanti alla fase successiva in misura tale da configurare errore.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati nelle memorie difensive (diritto al giusto processo); la Corte ha ritenuto che le garanzie invocate non assorbano la necessità del requisito del novum e non giustifichino la riapertura del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è uno strumento limitato alla correzione di errori di fatto della decisione di Cassazione e non autorizza una rinnovata valutazione del compendio probatorio già formato.
- Per ottenere la revisione è necessario allegare elementi veramente nuovi (novum) e decisivi: documenti o dichiarazioni già conosciute o suscettibili di essere acquisite nei precedenti gradi non sono normalmente idonei.
- Se una questione è già stata esaminata e decisa dalla Corte di legittimità, non può essere riproposta sotto le mutate spoglie del ricorso straordinario per riottenere una diversa valutazione di merito.
- L'omessa citazione nominale di un dichiarante nella motivazione non è automaticamente vizio se la sostanza della deduzione è stata esaminata e valutata dai giudici; conta la sostanziale risposta alle doglianze.
- La prova documentale che attesta l'assenza di contatti carcerari può non essere decisiva se sussistono altre modalità di comunicazione ritenute plausibili (es. intermediari, "pizzini", colloqui con familiari) e se i giudici hanno motivato la possibile trasmissione alternativa.
- L'inammissibilità del ricorso straordinario comporta, di regola, la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
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