Sentenza del 06/03/2019 n. 1286 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Delega di firma o di funzioni - Necessità dell'indicazione del nominativo del delegato - Sussiste - Ammissibilità degli ordini di servizio in bianco - Esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata respinta e l'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo, poiché l'Ufficio ha prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare che il nominativo del delegato era stato effettivamente indicato. Pertanto, non si trattava di un ordine di servizio in bianco e risultava verificabile il potere del sottoscrittore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso sostenendo che la delega di firma o di funzioni prevista dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 non individuasse nominativamente il delegato. Secondo la giurisprudenza, una delega priva del nome del soggetto delegato, configurata come ordine di servizio "in bianco" recante soltanto la qualifica professionale, non consente di verificare l'effettiva titolarità del potere di sottoscrizione e determina la nullità della delega e dell'atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
La delega di firma o di funzioni deve individuare specificamente il soggetto delegato. La mera indicazione della qualifica professionale, senza il nominativo, non è sufficiente e può comportare la nullità della delega e dell'avviso di accertamento. L'Ufficio può tuttavia dimostrare in giudizio, mediante documentazione idonea, che il nominativo del delegato era stato indicato.
Cass. civ., nn. 12960/2017 e 22803/2015
La giurisprudenza conferma la necessità dell'indicazione nominativa del delegato e l'inammissibilità delle deleghe generiche o degli ordini di servizio in bianco.
Massime di principio
- Quando si contesta la firma di un avviso di accertamento, occorre verificare che la delega individui nominativamente il delegato e non soltanto la sua qualifica o posizione organizzativa.
- Una delega generica o priva del nominativo può determinare l'invalidità dell'atto, perché impedisce al contribuente di controllare l'effettiva titolarità del potere di firma.
- L'assenza della delega allegata all'avviso non implica necessariamente l'illegittimità dell'atto: l'Amministrazione può produrre successivamente in giudizio documenti idonei a dimostrare l'esistenza e il contenuto della delega.
- La contestazione è quindi fondata soprattutto quando l'Ufficio non riesce a provare né l'individuazione nominativa del delegato né l'effettiva attribuzione del potere di sottoscrizione.
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